FISCALITA

Voluntary bis, le precisazioni delle Entrate

Chi ha aderito nel 2015 alla collaborazione volontaria come delegato a operare su conto corrente estero intestato a un soggetto terzo non può utilizzare la nuova procedura come titolare di un rapporto bancario estero; il contribuente che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria versa spontaneamente le sanzioni applicherà gli aumenti nelle misure minime previste, pari a un quarto e alla metà. Queste, in sintesi, le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla voluntary bis nella circolare 8/E del 7/4/2017 (“Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata”), contenente le risposte ai quesiti posti dalla stampa specializzata.

Ma vediamo in dettaglio i contenuti.

 

Riapertura dei termini

Il DL 193/2016, all’art. 7, ha riaperto i termini per la voluntary disclosure a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza. Il quesito verte sulla eventuale conferma che il beneficiario economico di un rapporto bancario estero possa avvalersi della riapertura della procedura anche se ha già presentato l’istanza nel 2015, ma esclusivamente in qualità di delegato a operare su un conto corrente estero intestato ad un soggetto terzo.

Nella risposta, l’Agenzia ricorda che la norma prevede che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione all’edizione precedente.

Riguardo all’interrogativo posto, si cita la circolare n. 27 del 16/7/2015, nella quale le Entrate hanno chiarito che ai delegati che non risultino essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse; gli stessi soggetti sono invece obbligati a far emergere le eventuali ulteriori attività che detengono o hanno detenuto all’estero in un qualsiasi periodo d’imposta ancora “aperto”. In riferimento al caso prospettato- si legge nel documento di prassi in commento – quello che risulta evidente è che il contribuente che intende accedere alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria in relazione ai profili internazionali risulta essere stato “non collaborativo in relazione alla procedura di voluntary disclosure internazionale già esperita”, visto che regolarizzato soltanto la relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Per questo motivo, quindi, la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria non può essere utilizzata per cancellare, sanandola, l’incompletezza derivante dalla precedente omissione delle ulteriori attività.

 

Versamento spontaneo

In materia di versamento spontaneo per la voluntary disclosure, si chiede se con l’applicazione di un’unica sanzione (il cosiddetto cumulo giuridico) le maggiorazioni previste dall’art. 12, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 472/1997 vengono applicate nella misura minima.

In merito alla questione relativa all’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico ai versamenti spontanei per la voluntary discolosure – rispetto alla determinazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale oggetto della procedura – ai fini dell’applicazione di un’unica sanzione, il citato comma 1 dell’art. 12, D.lgs. 472/1997 dispone che, in caso di concorso formale o materiale di violazioni, la sanzione connessa alla violazione più grave deve essere aumentata da un quarto al doppio. Il comma 5 dello stesso articolo prevede l’aumento della sanzione base dalla metà al triplo, se le violazioni si riferiscono a più periodi di imposta.

Mentre gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ai fini del calcolo del cumulo giuridico della sanzione da irrogare possono valutare, nell’ambito della loro discrezionalità, le percentuali di aumento della sanzione previste dall’art. 12 del citato decreto 472, tenendo anche conto della condotta del contribuente, della gravità delle violazioni e della frequenza con cui sono state commesse, il contribuente che ai fini della procedura di voluntary decide di effettuare spontaneamente il versamento delle sanzioni dovute dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 dell’art. 12, pari rispettivamente a un quarto e alla metà

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