FISCALITA LAVORO

Vetture aziendali in uso promiscuo, la detrazione IVA dei costi di acquisto e impiego

L’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del DPR 633/1972 riconosce la detraibilità del 40% dell’IVA relativa alle spese di acquisto e impiego dei veicoli utilizzati a uso promiscuo nell’esercizio dell’attività e per fini privati:

senza possibilità di prova contraria, la norma citata fissa, pertanto, la percentuale di utilizzo dei beni in questione nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.

La risoluzione n. 6/2008 del Dipartimento delle Politiche Fiscali del ministero dell’Economia ha chiarito che questa limitazione non trova in ogni caso applicazione per i veicoli che:

– formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (come possono essere, ad esempio, i taxi);

– sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente;

– sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Il documento di prassi ministeriale ha inoltre evidenziato che è possibile fruire della detrazione completa dell’imposta anche nei casi di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore dell’importo relativo all’uso privato del veicolo. In questo caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può essere considerato completamente inerente all’attività di impresa, poiché si configura una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore di un proprio dipendente dietro corrispettivo.

Il caso

Una società attiva nel settore dei prodotti per l’infanzia concede autovetture aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti, assoggettando a tassazione l’utilizzo “privato” del veicolo a titolo di fringe benefit, (art. 51, comma 4, del TUIR).

In proposito precisa che la messa a disposizione dei veicoli avviene a titolo gratuito, senza pagamento di alcun compenso specifico da parte del personale dipendente e la società, quindi, non può detrarre integralmente l’IVA relativa alle spese di acquisto e di impiego delle vetture.

Sulla base delle indicazioni contenute nella risoluzione 6/ 2008, infatti, l’utilizzo promiscuo della vettura aziendale può beneficiare della detrazione integrale – invece di quella forfetizzata prevista a livello normativo – nell’ipotesi in cui l’uso per fini personali del veicolo configuri una prestazione di servizi imponibile resa dalla ditta al personale dipendente. La società, dunque, si limita a detrarre l’IVA relativa all’acquisto dei veicoli e alle relative spese di gestione nella misura del 40%.

Alla luce del quadro normativo vigente, l’azienda interpellante chiede – e ritiene di poterlo fare – se sia possibile fruire della detrazione totale dell’IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego delle vetture concessi in uso promiscuo ai dipendenti tramite una autofatturazione dell’imposta calcolata sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga.

L’Agenzia non è d’accordo

La risposta 631/2020 delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata dalla società e motiva la impossibilità di fruizione della detraibilità integrale dell’IVA con il fatto che l’utilizzo dei veicoli in questione non configura un’operazione (prestazione di servizi) rilevante ai fini IVA, non essendoci un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l’uso dei mezzi in questione. In definitiva, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. a, del DPR 633/1972, in assenza di un corrispettivo specifico a carico del dipendente, la società istante non può detrarre integralmente l’imposta afferente alle vetture utilizzate in uso promiscuo mediante autofattura, come autoconsumo di servizi, del loro utilizzo privato.

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