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Vendite online, obbligo di comunicazioni e scambio tra Stati e gestori di piattaforme

Il D.lgs. 32/2023 ha recepito e dato attuazione, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, alla direttiva UE 2021/514 del Consiglio (DAC 7), che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 406671/2023 sono indicate le istruzioni operative del decreto legislativo: modalità e termini di comunicazione delle informazioni,

registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di piattaforma.

Sono sempre più diffuse le vendite online, da parte di  un privato, di un prodotto come un’automobile, un mobile, degli abiti, oppure di un servizio come un affitto breve (ad esempio, tramite Booking): in questi casi la piattaforma utilizzata – definita come “qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili” – comunica alla propria Amministrazione finanziaria i suoi dati, ai quali possono accedere liberamente le autorità fiscali degli altri Paesi dell’Unione, il che garantisce il pagamento delle relative imposte.

A partire dall’anno in corso è scattato l’obbligo di tracciamento delle vendite online di prodotti e servizi tramite piattaforma, obbligo dal quale restano esclusi esclusivamente quanti, utilizzando le piattaforme, nel 2023 hanno effettuato meno di 30 operazioni complessive e conseguito introiti inferiori a 2.000 euro.

L’obbligo di comunicazione dei dati

I gestori di piattaforma obbligati devono comunicare, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, tra l’altro: il codice fiscale e l’eventuale Nif (numero di identificazione fiscale), oltre all’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione; il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori; se si tratta di un’azienda ragione sociale, indirizzo, partita IVA e altri dati identificativi dell’attività; l’identificativo e titolarità del conto finanziario;  lo stato di residenza; il corrispettivo versato; le altre informazioni previste dal decreto, come ad esempio i venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma.

Le informazioni relative al periodo oggetto di comunicazione vanno trasmesse entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione: entro lo scorso 31 gennaio i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia (e in alcuni casi anche quelli extra-UE-Foreign Platform Operator, Fpo), hanno comunicato all’Agenzia i dati relativi al 2023 sulle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi realizzate dai privati cittadini che hanno utilizzato i loro siti e le loro app.

Lo scambio di informazioni

Le informazioni sono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle autorità competenti dei Paesi membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, se questi venditori forniscono servizi di locazione di beni immobili, alle autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati.

Il primo scambio di dati tra le autorità dei singoli Paesi Ue è stato effettuato entro lo scorso  29 febbraio.

I dati forniti dai gestori

I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione individuati dal citato D.lgs. 32/2023 informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione, fornendo i seguenti dati: denominazione; codice fiscale; Stati membri di residenza (o ulteriori Stati membri); il domicilio fiscale; il Paese membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; la dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

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