ECONOMIA FISCALITA FISCO & WEB

Vendite online e trasmissione dei dati al Fisco

E’ stato di recente pubblicato il Provvedimento del Direttore delle Entrate che individua le modalità e i termini con i quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia i dati commerciali dei fornitori.

Soggetti obbligati e dati da trasmettere

Il soggetto passivo che facilita le vendite online di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea tramite un’interfaccia elettronica come un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, deve trasmettere per ogni fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati (art. 13, comma 1, Dl 34/2019 – decreto crescita – convertito con la legge 58/2019):

a) denominazione o dati anagrafici completi, inclusa residenza o domicilio, codice identificativo fiscale (ove esistente)  e indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Modalità e responsabilità

I dati citati sono trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa, con la possibilità di avvalersi degli intermediari abilitati.

E’ inoltre stabilito che (art. 13, comma 3) che il soggetto passivo viene considerato debitore d’imposta (IVA) per le vendite a distanza nei casi di mancata o incompleta trasmissione dei dati sopra elencati presenti sulla piattaforma. In caso di mancata trasmissione i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore; in caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

I soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia, si identificano tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (art. 17, terzo comma, DPR 633/1972).

I termini di trasmissione

La trasmissione dei dati si effettua entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato Dl 34/2019 (art. 13). La prima trasmissione è stata effettuata entro il 31 ottobre 2019, data entro la quale sono stati trasmessi i dati relativi al periodo compreso tra il 13 febbraio e il 30 aprile 2019. I dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 saranno tramessi entro il 31 gennaio 2021.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. Il file può essere scartato per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento e, in tal caso, i dati sono considerati non trasmessi.

I soggetti passivi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che deve essere messa a disposizione, su richiesta di organi dell’Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

La rettifica

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati è possibile trasmettere una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella inviata: la nuova comunicazione si deve  effettuare entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.

La sicurezza La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale e dei dati, mentre la sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni

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