ECONOMIA

Turismo: prorogato il bonus affitti e sgravi contributivi per chi assume

Riguardo alle misure introdotte con il Dl 4/2022, il decreto sostegni-ter, in un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri si legge che il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, includendo tra questi:

i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, le attività di organizzazione di feste e cerimonie, matrimoni, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine, il commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle, il turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi e biliardi, sale bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie, spettacolo, cinema e sport.

Come per gli altri provvedimenti di sostegno, devono essere rispettati i limiti e le condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final).

I requisiti

In particolare, parliamo del credito d’imposta al 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività svolte riservato al settore del turismo, con una serie di novità rispetto alla analoga agevolazione già prevista dal Dl 34/2020 (art. 28) e adottata e già prorogata in precedenza, motivo per cui non si tratta di un nuovo bonus ma della proroga di uno precedente.

L’art. 5 del decreto, che prevede uno stanziamento di 128,1 milioni di euro, indica come destinatarie le piccole e medie imprese del turismo, che possono beneficiare del bonus per gli affitti pagati in riferimento a ognuno dei mesi da gennaio a marzo, a condizione che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto allo stesso mese (dei tre stabiliti) dell’anno 2019 (il Ministro del turismo Garavaglia, sentite le richieste degli operatori del settore, aveva chiesto l’applicazione della misura per il primo semestre 2022).

Il credito d’imposta:

• può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione;

• viene fruito dopo l’avvenuto pagamento del canone;

• non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’autodichiarazione

Gli imprenditori interessati devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate, con la quale asseriscono di essere in possesso dei requisiti e di rispettare le condizioni e i limiti previsti e indicati, in tema di aiuti di importo limitato e di aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, nella citata Comunicazione della Commissione europea.

Terme, esonero contributivo

Un’altra misura prorogata, sempre dal 1° al 31 marzo 2022, è quella che prevede, per i datori di lavoro privati, l’esonero contributivo totale (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per le assunzioni a termine o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. I datori di lavoro interessati dovranno presentare all’INPS, in modalità telematica, la domanda di ammissione all’agevolazione. Inoltre, i buoni per l’acquisto di servizi termali non utilizzati alla data dell’8 gennaio 2022 sono fruibili entro il 31 marzo 2022 (art. 6).

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay