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Trasmissione telematica dei dati IVA e ravvedimento operoso

Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2017, alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici: si tratta della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate e delle relative note di variazione e, inoltre, della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010, convertito dalla n. 122/2010).

Le sanzioni

A fronte della previsione di tali obblighi, il decreto 193/2016 ha disciplinato gli aspetti sanzionatori derivanti alla loro eventuale violazione.

In particolare: per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ogni trimestre:, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria oppure se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta al 50%, entro il limite massimo di 500 euro.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il ravvedimento operoso

In proposito l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione delle violazioni citate.

A tali richieste l’Amministrazione finanziaria risponde con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, nella quale evidenzia che la disciplina sanzionatoria descritta è contenuta nell’art. 11, commi 2-bis) e 2-ter), del D.Lgs. n. 471/1997 (modificato dal citato D.L. n. 193/2016) ed ha, quindi, natura amministrativo-tributaria; dunque, in assenza di una deroga espressa, alla stessa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ricordando che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Rispetto alle modalità operative di regolarizzazione, per renderle maggiormente fruibili per i contribuenti, con la medesima risoluzione n. 104/E dello scorso 28 luglio, vengono fornite le istruzioni relative, rispettivamente, alle comunicazioni dei dati delle fatture e alle liquidazioni periodiche IVA.

Comunicazioni dei dati delle fatture

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie, quindi la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all’art. 11, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 471/1997 le riduzioni previste dall’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento.

Riportiamo l’esempio contenuto nella risoluzione n. 104/E. In caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza entro il 16 settembre 2017), se il contribuente si ravvede in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare 40 euro (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Nel documento di prassi sono inoltre contenute due tabelle nelle quali, considerando l’esempio limitatamente alle 180 fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati, sono riepilogate le scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

Ricordato che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, benché diverso e autonomo rispetto a quello dichiarativo, è comunque preparatorio a quest’ultimo, in un’ottica di ravvedimento della mancata, parziale o errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472/1997.

In particolare, fermo restando il versamento della sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter), del D.Lgs. n. 471/1997 eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, se la regolarizzazione interviene prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, si deve comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata; tale obbligo di invio, invece, viene meno se la regolarizzazione interviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA o dopo la sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale vengono inviati, integrati o corretti i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni periodiche, si paga la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter), del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni-irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento si deve presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472, e inoltre quella di cui all’art. 11, comma 2-ter), del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Riportiamo l’esempio contenuto nella risoluzione n. 104/2017. In caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017), se il contribuente si ravvede in data:

  1. a) 31 luglio 2017, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare 55,56 euro (sanzione base di 500 euro ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. n. 472/1997);
  2. b) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo 71,43 euro (sanzione base di 500 euro ridotta a 1/8, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/1997);
  3. c) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di 71,43 euro (sanzione base di 500 euro ridotta a 1/7, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Anche in questo caso, nella risoluzione in commento si riportano le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

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