CASSAZIONE

Termine di decadenza per il recupero dell’imposta per indebita agevolazione “prima casa”

La Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 6, con l’ordinanza n. 28006 del 23 novembre 2017 ha affermato che il termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta ex artt. 76, comma 2, DPR n. 131/1986 e 1 nota II-bis, n. 4 tariffa annessa al DPR n. 131/1986, per il recupero dell’imposta di registro in misura ordinaria, a seguito di revoca dei benefici prima casa, va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione dell’immobile provvisoriamente agevolato, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa hanno subìto, dalla loro introduzione con la legge 168/1982, notevoli modifiche ed evoluzioni. Al riguardo, l’articolo 3, comma 131, della legge 549/1995, nel modificare la nota II-bis), all’articolo 1, parte I, della tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro, ha introdotto il seguente periodo: “…Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Pertanto, nel caso di immobili acquistati con i benefici prima casa e rivenduti prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero della differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Devono, inoltre, essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali, anch’esse sanzionate al 30%.

La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, come detto, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Ciò vuol dire che – per impedire il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile – il contribuente deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale (ovviamente il nuovo immobile acquistato deve essere utilizzato come dimora abituale del contribuente).

Al riguardo – dopo un’accesa querelle sul termine di decadenza per il recupero dell’imposta per indebita agevolazione prima casa, che ha visto la giurisprudenza di legittimità e l’Amministrazione finanziaria su posizioni non sempre allineate (termine triennale o decennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 76 o 78 del TUR) – la Cassazione (sentenza 1196/2000) si è definitivamente pronunciata per l’operatività del termine triennale; principio a cui l’Agenzia si è uniformata (cfr. circolare n. 69/2002) precisando che, per quanto riguarda il caso di specie, il termine decorre dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale, non seguita da riacquisto.

In linea generale, quindi, si può affermare che relativamente all’imposta di registro i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria deve, a pena di decadenza, richiedere il pagamento dell’imposta di registro, sono triennali (articolo 76 citato). Trattandosi di termini di decadenza, essi non possono subire né cause di sospensione né cause di interruzione; di conseguenza, il loro decorso comporta la perdita del diritto senza che possano assumere rilievo circostanze ulteriori e diverse.

Tornando al caso prospettato, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle ipo-catastali, relativo all’anno 2004. L’atto è stato emesso dall’ufficio per revocare i benefici che, in buona sostanza, si sostanziavano nella violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 2, DPR n. 131/1986 e 1, nota II-bis n. 4, tariffa annessa al DPR n. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Con tale argomentazione l’Agenzia riteneva che il termine triennale di decadenza per il recupero dell’imposta ex art. 74, DPR n. 131/1986, avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dal giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, giacché solo allo spirare di tale termine, senza aver effettuato un nuovo acquisto, il contribuente avrebbe perso in via definitiva il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta dal primo acquisto.

Gli Ermellini, non contestando il fatto, hanno però anche ricordato la linea giurisprudenziale tracciata dalla sentenza Sez. 5, n. 3783 del 15/02/2013, con la quale testualmente riportava: “…Ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota 11 bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquista un altro da adibire ad abitazione principale. Ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato (per evidenti ragioni di economia e di buona amministrazione) nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine – senza aver effettuato un nuovo acquisto – il contribuente perde in via definitiva il diritto all’agevolazione provvisoriamente goduta sul primo acquisto.”, e che pertanto confermando le ragioni del contribuente, riportano che:”… anche conteggiando il dies a quo dall’anno successivo al momento dell’alienazione (ossia, facendo decorrere il termine dal 16/07/2005), al momento della notifica dell’avviso di liquidazione (13.10.2008) il triennio prescritto dalla legge sarebbe comunque già trascorso; che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata costituzione di quest’ultima”.

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE/COLLEGIO 6 Ordinanza 23 novembre 2017, n. 28006

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di L. N. P., contro un avviso di liquidazione ipotecaria e registro, relativo all’anno 2004;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che l’atto impugnato dovesse essere annullato, in quanto notificato il 13 ottobre 2008, allorquando era già spirato il termine triennale di cui all’art. 76 DPR n. 131/86;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 76 comma 2° DPR n. 131/1986 e 1 nota II-bis n. 4 tariffa annessa al DPR n. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: il termine triennale di decadenza per il recupero dell’imposta ex art. 74 DPR n. 131/1986 avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dal giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, giacché solo allo spirare di tale termine, senza aver effettuato un nuovo acquisto, il contribuente avrebbe perso, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta dal primo acquisto;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è infondato;

che, infatti, è vero che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto (Sez. 5, n. 3783 del 15/02/2013);

che, peraltro, anche conteggiando il dies a quo dall’anno successivo al momento dell’alienazione (ossia, facendo decorrere il termine dal 16/07/2005), al momento della notifica dell’avviso di liquidazione (13.10.2008) il triennio prescritto dalla legge sarebbe comunque già trascorso;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata costituzione di quest’ultima

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

Depositato in cancelleria il 23 novembre 2017

 

 

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