FISCALITA

TARI 2018, al debutto i fabbisogni standard

Sappiamo tutti che la tassa sui rifiuti – la TARI, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 – serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con tutti gli annessi e connessi malfunzionamenti e mugugni dei cittadini. I consigli comunali deliberano, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario che deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti e deve essere approvato dal consiglio comunale. Ma c’è un ulteriore elemento, che si aggiunge a quelli già utilizzati per il piano finanziario, del quale il Comune deve tenere conto, poiché dal 2018c’è una novità: nella determinazione dei costi, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, sul calcolo dei quali il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia lo scorso 8 febbraio ha pubblicato una guida sul proprio sito (“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013”), al fine di orientare i Comuni nel primo anno di applicazione della nuova disposizione.

Nella guida si legge che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un termine di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli oggi disponibili sono stati pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e, come tali, potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità della norma. Anche perché i Comuni non sono che uno dei soggetti che partecipano alla procedura tecnica e decisionale che conduce a determinare i costi del servizio, visto che il fulcro è nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto dal gestore del servizio. Considerato, quindi che la norma richiede che il Comune abbia conoscenza delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento, sulla cui base “potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”, e in considerazione dell’attuale fase che può essere considerata di transizione, oltre che della scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, “si ritiene che i Comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non siano tenuti a rivedere detti provvedimenti”.

La novità

Insieme alle linee guida, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato tre allegati con gli elementi necessari per il calcolo della determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Il fabbisogno standard di ciascun Comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore ottenuto viene pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi. Alle linee guida del Mef sono allegate le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard e le variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Nella guida del Mef è indicato, come stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, l’importo di 294,64 euro, rispetto al quale il costo standard di riferimento di ogni Comune può discostarsi in base a specifiche caratteristiche, come ad esempio:

  • la quota di raccolta differenziata, rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3%;
  • la distanza fra il Comune e gli impianti di destinazione dei diversi tipi di rifiuti, rilevata in km rispetto alla media nazionale di 32,34 km.

Le scadenze e i pagamenti

La tassa è dovuta dai proprietari di prime e di seconde case, di altri immobili e in generale da tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano un immobile o un locale, indipendentemente dall’uso al quale sono adibiti.

Le scadenze della TARI variano da Comune a Comune e possono essere, ad esempio, 31 luglio e 31 ottobre oppure, sempre in due rate, il 30 aprile e il 30 novembre o, ancora, in tre rate, il 1° acconto entro la fine di aprile, il 2° acconto entro la fine di luglio e il saldo entro la fine dell’anno.

Anche per il pagamento, le modalità sono diverse da Comune a Comune, ma comunque gli importi dovuti si possono versare utilizzando il modello F24, il bollettino postale e il Mav (pagamento mediante avviso). Per chi paga la TARI con il modello F24, il codice tributo da utilizzare è il 3944, Sezione “Imu e altri tributi locali”.

 

 

 

 

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