FISCALITA LAVORO

Superbonus 110% e immobile ereditato, detrae chi ne ha la “detenzione materiale e diretta”

In una risposta a una domanda pubblicata sul proprio sito, l’Agenzia delle entrate ribadisce che in caso di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue di detrazione del superbonus 110% si

trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, come peraltro avviene per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia. Sulla base del criterio generale per cui, per determinare il beneficiario della quota di detrazione relativa a un anno si deve individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso si verifichi nello stesso anno di sostenimento della spesa.

Trova dunque conferma quanto già indicato in di versi documenti di prassi, da ultima la circolare 19/2020: in pratica, la detrazione spetta a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dal fatto che lo abbia adibito a propria abitazione principale (circolare 24/2004), mentre se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione viene suddivisa tra loro in parti uguali (circolare 15/2003).

Altre precisazioni

A tal riguardo, l’Agenzia evidenzia quanto segue:

− la detrazione non spetta se l’immobile è locato, poiché l’erede proprietario non ne può disporre;

− se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;

− in presenza di più eredi, se uno solo abita l’immobile la detrazione spetta per intero a questo, non avendone gli altri la disponibilità;

− il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, che rinuncia all’eredità, non può detrarre le quote residue, in quanto viene meno la condizione di erede. In questo caso neppure gli altri eredi, i figli, potranno fruire della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, non avendo la detenzione materiale del bene.

La detenzione materiale e diretta, casi particolari

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” (oggetto degli interventi) si deve realizzare non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità ma anche per ogni anno per il quale il contribuente intenda beneficiare delle rate residue di detrazione. L’erede, infatti, non può detrarre le rate degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché concesso, ad esempio, in comodato o in affitto; potrà farlo una volta concluso il contratto di locazione o di comodato (circolare 17/2015). La detenzione materiale e diretta, inoltre, deve sussistere per l’intero periodo d’imposta di riferimento; in tutti i casi in cui l’immobile ereditato sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno l’erede non potrà detrarne la quota relativa.

Se l’erede che ha la detenzione materiale e diretta vende o dona l’immobile, le quote residue della detrazione non fruite non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche se la vendita o la donazione siano avvenute nello stesso anno di accettazione dell’eredità. La detrazione si trasmette, invece, se il de cuius era l’inquilino dell’immobile purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando come titolare del contratto di locazione (circolare 13/2013).

In tutti i casi in cui il soggetto che subentra nel contratto di affitto non sia un erede di chi aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, il coniuge che non accetta l’eredità o il convivente non nominato erede), la detrazione restante andrà persa.

In linea di massima, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto, ma nel caso in cui l’erede sia il comodante potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione: è necessario, però, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 18/2016).

La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, poiché il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica “non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario” (art. 979, c.c.); comunque, se l’erede dell’usufruttuario è il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà del bene oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, potrà detrarre le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli permette il beneficio della detrazione. E’ necessario, in ogni caso, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Lo stesso ragionamento si applica anche in caso di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede: a prescindere dalla circostanza che il bene fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede potrà continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli permette di fruire dello sconto fiscale, in quanto ne è proprietario, ma deve sempre averne la detenzione materiale e diretta.

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