ECONOMIA FISCALITA

Superbonus 110% e barriere architettoniche: rileva l’intervento, non l’età

Il decreto rilancio, n. 34/2020, all’art. 119 disciplina il cosiddetto Superbonus, la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a seguito di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici; il

successivo art. 121, modificato dalla legge di bilancio 2021, inoltre, stabilisce che i soggetti interessati possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che lo recupera sotto forma di credito d’imposta e può cederlo ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari. Lo stesso articolo, infine, prevede la possibilità di utilizzare tali modalità alternative alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) e per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Quanti chiarimenti…

La complessità della norma, la vastissima casistica cui è applicabile e il possibile “incrocio” con altre detrazioni hanno creato una nutrita sequela di dubbi interpretativi, oggetto di altrettanti provvedimenti di prassi da parte dell’Amministrazione finanziaria, che già prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021 ha emanato la circolare 24/E, la risoluzione 60/E e la circolare 30/E, nel periodo compreso fra agosto e dicembre 2020; a queste si aggiungono diverse risposte a istanze d’interpello pubblicate a fronte delle questioni interpretative poste dai contribuenti.

Un altro quesito

E l’elenco prosegue con un recente quesito, riguardante un intervento di installazione e posa in opera di una piattaforma, presentato dal coniuge della proprietaria di un immobile che fa parte di un edificio composto da quattro appartamenti, cantine e garage.

I condomini hanno intenzione di eseguire interventi per il miglioramento energetico del condominio con la coibentazione termica delle pareti (cappotto termico) e, inoltre, di installare un nuovo impianto di elevazione conforme alla norma sul superamento delle barriere architettoniche. Il contribuente chiede se per la realizzazione del nuovo elevatore si possa fruire della detrazione fiscale del 110% (ammontare massimo pari a 96.000 euro) e se deve essere rispettata la condizione che almeno uno dei proprietari (o degli inquilini) presenti nel condominio abbia un’età superiore ai 65 anni.

Il riferimento all’età deriva dal fatto che la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) ha incluso tra gli interventi “trainati” anche quelli effettuati in favore di persone over 65, in particolare gli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori e montacarichi, oltre alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

La risposta 455/2021

Nella risposta 455/2021 l’Agenzia delle entrate evidenzia che, come già chiarito in risposta al un’interrogazione in Commissione Finanze del 29 aprile 2021, la presenza nell’edificio oggetto degli interventi di persone di età superiore a 65 anni è in ogni caso irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio.

Inoltre, la circolare n. 19/E del 2020 ha ribadito che la detrazione per gli interventi indicati nel citato art. 16-bis del TUIR spetta, in presenza delle caratteristiche previste dalla normativa di settore ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’immobile o nell’edificio oggetto degli interventi.

Interventi trainanti e trainati

L’Agenzia precisa, però, che il 110% si applica soltanto se gli interventi sopra elencati, essendo interventi “trainati”, vengono eseguiti insieme a uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico (come nel caso oggetto di interpello): inoltre, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (recentemente prorogata), mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nello stesso periodo e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, come chiarito dalla circolare 24/E del 2020.

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