FISCALITA

Stralcio cartelle, un condono “mitigato”

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“decreto sostegni”) stanzia circa 32 miliardi di euro finalizzati a introdurre ulteriori misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici tramite ristori, bonus, ammortizzatori,

blocco licenziamenti, rinnovo contratti e pace fiscale. Per quanto di nostro interesse, ci occupiamo degli ulteriori interventi in materia di riscossione presenti. Per la definizione di modalità e date dell’annullamento si dovrà aspettare un decreto del Mef da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.

I debiti dal 2000 al 2010

Con questo (ennesimo) condono delle cartelle esattoriali vengono annullati d’ufficio i debiti, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, a condizione che alla data di entrata in vigore del decreto sostegni l’importo complessivo residuo sia fino a 5.000 euro, compresi capitale, interessi e sanzioni; sono annullabili anche i debiti eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. In fase di discussione, il provvedimento della cosiddetta “pace fiscale” – dalla quale restano eternamente esclusi tutti quelli che le tasse, invece, le pagano – ha subito una modifica in termini di “consistenza”, visto che il numero di cartelle esattoriali annullate si è ridotto dagli iniziali 66 milioni agli attuali 16 milioni.

I destinatari della sanatoria sono:

– le persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Le somme versate prima della data dell’annullamento restano definitivamente acquisite.

Viene sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato al 23 marzo 2021 – data di entrata in vigore del decreto sostegni – e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Restano esclusi dall’annullamento:

– i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;

– i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea o da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Notifiche e pignoramenti sospesi

Sono sospese fino al 30 aprile 2021:

– le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive;

– gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono quindi sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Dal 1° maggio 2021 saranno di nuovo operativi gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento

Slitta al prossimo 30 aprile 2021 anche la sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono sospesi, quindi, i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (entro il 31 maggio 2021).

Altri differimenti

Per quanto riguarda, poi, rottamazione-ter, al saldo e stralcio e a definizione agevolata delle risorse Ue, vengono posticipati:

– al 31 luglio 2021, il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2020. I contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019 che pagheranno integralmente quelle in scadenza per l’anno 2020 entro il 31 luglio non perderanno i benefici della definizione agevolata.

– al 30 novembre 2021, il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2021.

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