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Socio di cooperativa agricola e fatturazione elettronica

In relazione agli obblighi di fatturazione, un contribuente ha presentato un interpello tramite il quale fa presente di essere un agricoltore socio di una cooperativa agricola che, per i prodotti alla stessa conferiti, adempie all’obbligo di emissione della fattura per conto del conferente, come previsto dall’art. 34, comma 7, del DPR 633/1972.

A seguito dell’introduzione dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica, la cooperativa ha informato il socio che può delegarla alla trasmissione elettronica delle sue fatture, ma questi esprime tuttavia il dubbio di come ciò possa avvenire considerato, tra l’altro, che attualmente la cooperativa non è in possesso delle sue fatture, in quanto la stessa emette fatture per conto, con propria numerazione, alle quali l’istante attribuisce un suo numero progressivo ai fini della registrazione.

In relazione ai quesiti posti il contribuente ritiene corretto equiparare la fattura per conto a una autofattura e pertanto ritiene di adottare un comportamento che preveda l’esonero della trasmissione telematica da parte del socio della cooperativa, fermo restante gli obblighi della registrazione.

L’istanza fornisce alle Entrate l’opportunità di ribadire come una cooperativa agricola possa fatturare elettronicamente per conto dei propri soci in occasione del conferimento dei prodotti, senza entrare nelle particolarità dei regimi di tassazione propri dei produttori agricoli e del momento impositivo delle operazioni dagli stessi effettuate, con il relativo termine per l’emissione delle fatture, questioni che – si legge nella Risposta n. 30 del 7 febbraio 2019 – non costituiscono oggetto dell’istanza ricevuta. Si parla di ribadire in quanto la problematica in questione era già stata oggetto di chiarimento con la FAQ – Risposte alle domande più frequenti – n. 47 del 21 dicembre 2018. (in www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe).

Nel documento l’Agenzia afferma che il punto di partenza di qualsiasi valutazione è l’art. 34, comma 7, del DPR 633, in base al quale i passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A effettuati dai produttori agricoli agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche dopo una precedente manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati al momento del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere eseguito dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti, nel qual caso a questi ultimi viene consegnato un esemplare della fattura per i successivi adempimenti previsti.

L’applicazione concreta di questa previsione nel nuovo quadro normativo contraddistinto dai vari interventi in materia di fatturazione elettronica, è stata spiegata nelle FAQ, anche perché oggetto di quesiti simili.

L’Agenzia prosegue rinviando a queste FAQ i dettagli, anche grafici, riguardanti la compilazione delle fatture, riaffermando che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una differente numerazione per ciascun conferente (e riporta come esempio: 1/Cop__, 2/Cop__, ecc).

Così facendo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive in riferimento al singolo socio e saranno diverse da tutte le altre fatture emesse dallo stesso socio ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa.

Inoltre, nella predisposizione della fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico – che può essere il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario – come indirizzo del destinatario della fattura: in questo caso, perché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di aver emesso la fattura e trasmettergli, a mezzo email o altro strumento ritenuto utile, un duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”» (come indicato nella FAQ n. 47 del 21 dicembre 2018).

Dopo la ricezione della fattura, il socio potrà proseguire e compiere i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

 

 

 

 

 

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