Senza compensazione i pagamenti per la rottamazione-quater
L’articolo 1 della legge 197/2022 disciplina la cosiddetta rottamazionequater, ovvero la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma stabilisce che i debiti in questione “possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni e gli
interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Con riferimento alle modalità di versamento, prevede inoltre che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, mediante moduli di pagamento precompilati e presso gli sportelli dell’agente della riscossione (art. 1, comma 242).
Credito IVA e compensazione orizzontale
Un’azienda intende avvalersi della definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in base a quanto previsto dalla rottamazionequater introdotta dalla legge 197/2022. In proposito la società afferma di poter disporre di un credito IVA sufficiente per pagare tutte le cartelle in rottamazione-quater, ma non sufficiente per il saldo delle stesse cartelle senza l’adesione alla stessa, rappresentando che il prospetto informativo stampato per la definizione agevolata comprende: 15 cartelle al di sotto dell’importo rottamato di 1.500 euro; 5 cartelle relative a IVA da versare in compensazione verticale IVA su IVA;
1 cartella superiore a 1.500 euro non IVA.
L’azienda istante chiede se sia possibile utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale (articolo 17, comma 1, D.lgs. 241/1997) per pagare tutti i debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata, non operando, a suo parere, il divieto prescritto dal decreto legge 78/2010, che inibisce le compensazioni orizzontali in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro il cui termine di pagamento è scaduto.
In caso di risposta negativa al quesito, l’istante ritenendo comunque esclusa dal citato divieto la compensazione verticale chiede se sia possibile utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi separatamente i debiti residui rateizzandoli.
Chiede, inoltre, se sia comunque possibile compensare importi fino a 1.500 euro con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Come per la rottamazione-ter
Risulta evidente, afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta 373/2023, che ai fini del valido perfezionamento della definizione il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità elencate nel citato comma 242, nel cui testo non c’è alcun riferimento al versamento e alla compensazione tramite modello F24.
In tal senso si è già espressa la stessa Agenzia con la circolare 25/E del 2020, a commento della rottamazioneter (articolo 3, Dl 119/2018). Il medesimo articolo 3 contiene una formulazione in parte analoga al comma 242 della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) e prevede che “… il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa; b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a); c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione”. La citata circolare 25/E del 2020 ha inoltre chiarito che la norma, “non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazioneter con modalità diverse da quelle richiamate (dalle citate lettere a, b e c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico”.
Tra l’altro, la legge 197/2022 non contempla a differenza dell’articolo 3 del Dl 119/2018 alcun richiamo alla disciplina in materia di compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni con gli importi dovuti a seguito di iscrizione a ruolo (introdotta dal Dl 145/2013 ed estesa di anno in anno da successivi provvedimenti normativi e poi resa permanente dal Dl 50/2022). La risposta 373/2023 conclude affermando che la società non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti commerciali di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della rottamazionequater di cui intende avvalersi. Chi ha presentato domanda di accesso alla rottamazione-quater, dunque, non può procedere al pagamento e mettersi in regola con il Fisco tramite compensazione.