CASSAZIONE

Se c’è la firma, per l’Amministrazione finanziaria non c’è motivo di invalidare l’appello

La Suprema Corte, con la sentenza n. 20628/15, intervenendo su un problema concreto e frequente negli uffici periferici delle Entrate, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria stabilendo,

in tema di contenzioso tributario, che l’atto di appello proposto dall’ufficio è ammissibile, anche se riporta la firma di un funzionario che sottoscrive al posto del direttore titolare, ritenendo che l’omessa sottoscrizione del responsabile non comporta l’invalidità dell’atto.

Gli Ermellini, nella lunga e motivata sentenza in oggetto, in linea con quanto affermato con la precedente sentenza n. 20911/14, hanno quindi affermato il principio di diritto, article_7d305c18f2856017542b78a454e4d74fc5e9b7b7secondo cui: “… la legittimazione processuale ad agire e resistere in giudizio avanti le Commissioni tributarie in primo e secondo grado, spetta anche agli uffici periferici, individuati dall’art.  5co 1 del regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate, approvato con delibera 30.11.2000 n. 4, che hanno emesso l’atto impositivo opposto dal contribuente, come previsto dall’art. 11, comma 2, del Dlgs n. 546/1992. L’ufficio periferico è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo (funzionario di livello dirigenziale) che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale (in via generale o per determinati affari) ad altro funzionario dell’ufficio periferico, bene può agire in rappresentanza dell’ufficio demandando, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”: in tal caso il “delegato” non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante – che pertanto rimane l’unico soggetto al quale è riferibile l’atto e del quale si assume in via esclusiva la responsabilità, venendo ad operare quale “longa manus” del delegante e cioè come mero sostituto nella esecuzione della operazione materiale della sottoscrizione, dovendo presumersi ritualmente costituito in giudizio l’ufficio periferico, a mezzo del dirigente legittimato processualmente, laddove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma recando chiara indicazione di tale qualità, anche espressa con la formula “per il dirigente…”, non essendo sufficiente la mera contestazione della legittimazione processuale a fare insorgere l’onere per l’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente”.

A cura di Redazione
fonte: www.tcnotiziario.it; www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com


CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20628

Svolgimento del processo

l00Con sentenza 2.4.2007 n. 123 la Commissione tributaria della regione Puglia ha accolto l’appello dell’Ufficio di Bari della Agenzia delle Entrate ed in riforma della decisione di prime cure ha dichiarato legittimo l’avviso di rettifica emesso nei confronti di G.l. titolare dell’omonima ditta individuale (esercente commercio di frutta e verdura) avente ad oggetto la liquidazione della maggiore imposta dovuta a titolo IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno 1998, in relazione a maggiori ricavi non dichiarati.

I Giudici territoriali rilevavano che l’atto di appello dell’Ufficio era stato proposto su autorizzazione del Dirigente dell’ufficio contenzioso ed i motivi di gravame risultavano formulati in modo specifico. Quanto al merito rilevavano come la tenuta formalmente regolare delle scritture contabili non impedisse all’ufficio di procedere ad accertamento con metodo analitico-induttivo, qualora, come nel caso di specie, i dati esposti in dichiarazione non fossero ritenuti congrui in base all’esame della documentazione commerciale: la percentuale di ricarico applicata in concreto dalla ditta per la maggior parte dei prodotti risultava infatti superiore all’80%, dovendo in conseguenza ritenersi inattendibile quella indicata nella dichiarazione fiscale pari al 38,68%. L’accertamento dell’Ufficio era inoltre esente da vizi logici, avendo proceduto i verbalizzanti a scomporre le merci acquistate secondo la tipologia ed a formare il campione in relazione alla incidenza proporzionale così rilevata. Essendo composto il campione da merci sostanzialmente omogenee, corretta era inoltre la determinazione della percentuale di ricarico secondo la media aritmetica, che bene poteva essere applicata anche a periodi di imposta precedenti, “data la specificità del settore e consequenziali ipotizzate sostanziali immutate condizioni di esercizio dell’attività economica, non avendo il contribuente fornito in proposito alcuna idonea prova contraria, tenuto conto che i locali commerciali erano ubicati in zona residenziale, prevalentemente abitata da ceto medio, e non influenzata dalla presenza di altri esercizi concorrenti.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, impugnando la decisione con sette mezzi, ai quali resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate….. continua per leggera la sentenza completa

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay