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Rottamazione quater: adesione alla definizione agevolata e modalità di pagamento

L’Agenzia delle entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, il nuovo condono (o pace fiscale che dir si voglia) introdotto dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022), che permette di pagare in forma le pendenze fiscali e contributive in essere, affidate

all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se comprese in precedenti rottamazioni decadute per mancati pagamenti. I contribuenti che aderiranno alla rottamazione quater eviteranno di pagare le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, quelli di mora e l’aggio, versando soltanto l’importo del capitale, delle spese per le eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica. Riguardo ai debiti per le multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi), non saranno dovuti gli interessi e l’aggio.

Nella richiesta di definizione agevolata delle cartelle possono essere inseriti anche i carichi contenenti esclusivamente sanzioni tributarie e i debiti fino a 1.000 euro che potenzialmente rientrano nello stralcio (argomento trattato in un altro articolo di questo numero).

Non sono invece sanabili i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per i ruoli di casse ed enti previdenziali di diritto privato, la legge 197/2022 stabilisce rientrano nella definizione agevolata solo dopo un’apposita delibera pubblicata sul proprio sito e comunicata all’AdER con posta elettronica certificata entro il 31 gennaio 2023.

La domanda di adesione

Entro il 30 aprile deve essere trasmessa la domanda di rottamazione, nella quale si devono indicare la modalità di pagamento prescelta (e il numero di rate, se si sceglie la dilazione) e l’eventuale pendenza di giudizi, dichiarando l’impegno di rinunciarvi. La presentazione della domanda di rottamazione determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e di quelli relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere, il blocco delle misure cautelari e di eventuali procedure esecutive per la riscossione (salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo): con il pagamento della prima o unica rata le procedure avviate si considerano estinte, mentre restano attivi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non è ancora stata notificata la cartella di pagamento (rileva la data di consegna del ruolo, antecedente a quella della cartella).

Per la domanda di adesione, che si può presentare tramite i servizi resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate Riscossione, sono previste due modalità:

• con accesso all’area riservata, utilizzando le credenziali Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi, indicando le cartelle e/o gli avvisi per i quali si intende beneficiare della definizione agevolata;

• utilizzando l’area pubblica, nel qual caso si deve compilare un apposito form, allegare un documento di identità e indicare l’indirizzo mail per ricevere la ricevuta della domanda di adesione.

Il contribuente che presenta la richiesta di adesione, entro il 30 giugno 2023 riceverà da AdER una comunicazione, che potrà essere:

– di accoglimento della domanda, con l’importo complessivo dovuto, la scadenza dei pagamenti rateizzati, i modelli di pagamento precompilati e le informazioni per chiedere l’eventuale domiciliazione sul proprio conto corrente;

– di diniego, con le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta di definizione.

Quando e come si paga

Le modalità di pagamento previste sono due:

• in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

• in un numero massimo di 18 rate trimestrali, in 5 anni. Le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023, per un ammontare pari al 10% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di definizione agevolata. Le restanti 16 rate, di pari importo, saranno spalmate nei successivi 4 anni e dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Al pagamento dilazionato si applicano gli interessi del 2% annuo, con decorrenza dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, della rata unica o di una delle 18 della rateizzazione, la definizione agevolata viene annullata e le somme versate si considerano come acconto del totale dovuto. Queste le opzioni di pagamento disponibili: online sul sito AdER; sportelli dell’Agenzia dal lunedì al venerdì, su appuntamento; sportelli bancari, uffici postali, home banking; domiciliazione sul proprio conto corrente; sportelli bancomat con servizio CBILL; ricevitorie e tabaccai; Postamat; App EquiClick.

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