FISCALITA

Rottamazione cartelle: scadenza e compensazione delle spese

Con un comunicato stampa Agenzia Entrate Riscossione informa che il 15 maggio scade il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata – prevista dal decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017 – da inviare presentando l’apposito modulo DA 2000/17 con una delle seguenti modalità:

– per i titolari di una casella di posta elettronica certificata, utilizzando la propria Pec;

– direttamente online con “Fai D.A. te”, il servizio presente sul portale di AER;

– delegando un professionista o un intermediario abilitato a trasmettere la dichiarazione di adesione;

– consegnando il modulo compilato e firmato presso gli sportelli di AER.

Gli ultimi dati numerici, risalenti allo scorso 26 aprile, parlano di oltre 450.000 richieste, per metà presentate attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, l’altra metà in uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, che ricorda che per i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata l’importo residuo si paga senza sanzioni e interessi di mora, mentre per le multe stradali non si pagheranno interessi di mora e maggiorazioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda il numero delle istanze presentate, risulta che nel Lazio sono state circa 78.000, in Lombardia poco più di 58.000 e in Campania e Puglia quasi 47.000, seguite da Emilia Romagna, Toscana e Veneto con circa 30.000 istanze presentate.

Nel comunicato si ricorda che: a) il provvedimento interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017; b) la definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per i debiti interessati dalla precedente richiesta di rottamazione che non sono stati pagati entro le scadenze previste; c) possono presentare domanda anche i contribuenti non ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24/10/2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31/12/2016.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nella definizione agevolata 2000/17 si può richiedere, nell’area libera e in quella riservata del portale, il prospetto informativo, recante l’indicazione dei carichi “definibili” e “non definibili” secondo le informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione.

Ulteriori informazioni si possono avere consultando la pagina dedicata alla definizione agevolata su www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove si trovano anche le risposte alle domande più frequenti (Faq). Il numero unico 06.0101 di AER offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e inoltre, collegandosi al canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione, è possibile trovare il video incentrato sulla definizione agevolata.

 

Compensazione delle spese processuali tra Fisco e contribuente

In materia di rottamazione delle cartelle esattoriali segnaliamo la sentenza 27 aprile 2018, n. 10198, della Corte di Cassazione, che ha accolto le ragioni del liquidatore di una S.a.s. pronunciandosi sulla compensazione delle spese processuali in caso di rottamazione, sostenendo che il contribuente che rinuncia alla causa a seguito dell’adesione alla definizione agevolata ha diritto alla compensazione delle spese processuali, da dividere con l’Amministrazione finanziaria. Secondo gli Ermellini, la condanna alle spese risulta decisamente contrastante con le motivazioni stesse della rottamazione, chiedendo al contribuente, insieme a una rinuncia ai giudizi pendenti una ulteriore spesa, che in termini di definizione agevolata lo obbligherebbe a pagare più di quanto previsto dalla norma.

La Suprema Corte ha sentenziato che non è applicabile quanto previsto dal codice di procedura civile, ossia che le spese sono a carico di chi abbandona il giudizio, ma che la disposizione deve essere armonizzata con i contenuti del decreto legge 193/2016, che riguardo alla definizione agevolata, all’art. 6, comma 2, stabilisce che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti ai quali si riferiscono i ruoli che dichiara di voler definire.

Al riguardo, nella pronuncia si legge che “in tema di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modifiche nella Legge n. 225/2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391, secondo comma, c.c., ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite”.

 

 

 

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