ECONOMIA FISCALITA LAVORO LEGGE

Riscatto della laurea, quando la detrazione spetta al genitore

L’art. 20 del decreto legge 4/2019 prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori

dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e anche alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (la cosiddetta “pace contributiva”). In particolare, in base al comma 3 del citato art. 20, per avvalersi di tale facoltà deve essere presentata una domanda dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l’onere è detraibile nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (D.lgs. 184/1997, art. 2, comma 5): ai sensi dell’art. 12 del TUIR il riscatto può essere esercitato, dall’interessato o da parenti e affini entro il secondo grado, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare fiscalmente a carico. Il successivo comma 5 prevede che il versamento del riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, senza interessi per la rateizzazione.

Come detrarre i contributi pagati

La richiesta di chiarimenti riguarda la corretta disciplina fiscale nel caso di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e nell’ipotesi di riscatto di periodi di studio universitario. Il riferimento normativo è quanto previsto dal decreto legge 4/ 2019, n. 4, in particolare all’art. 20, sulla base del quale uno studente universitario prossimo alla laurea intende far presentare la domanda di riscatto al proprio genitore, che sosterrà anche le spese, e chiede se nel caso di domanda di riscatto:

1) dei periodi non coperti da contribuzione, l’importo pagato dal genitore sia detraibile al 50% dall’IRPEF obbligatoriamente in cinque rate costanti, a partire dall’anno di sostenimento, indipendentemente dal fatto che sia versato in rate comprese da una a 120;

2) di laurea agevolato (D.lgs. 184/1997), stante il comma 6 del citato art. 20, la spesa che sosterebbe il genitore sia detraibile al 50% suddivisa in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

L’istante fa presente che possiede solo redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro.

Modalità di detrazione

Sulla base delle disposizioni appena descritte, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d’imposta vale il principio di cassa, nelle istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi del 2020, 730 e Redditi Persone fisiche, è precisato che la detrazione spettante per il riscatto previdenziale in argomento è pari al 50% dell’importo effettivamente versato nell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo (quindi, nell’anno di sostenimento e nei quattro successivi).

Il riscatto agevolato

Riguardo al riscatto di laurea agevolato (D.lgs. 184/1997), il comma 6 dell’articolo 3 del Dl 4/2009 ha introdotto una diversa modalità di calcolo del riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo, che prevede la facoltà di riscatto da valutare con il sistema contributivo.

In relazione alle novità introdotte dalle norme in commento, con la circolare 106/2019 l’INPS ha precisato che il D.lgs. 184/1997 non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo del riscatto del corso di studi universitari, per cui il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri aspetti non cambia.

La disciplina fiscale

Ai fini fiscali restano confermate le istruzioni impartite con la circolare 13/2019, dove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli inoccupati da familiari dei quali gli stessi sono fiscalmente a carico, la detrazione IRPEF spetta a questi ultimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10 del TUIR).

E’ quanto chiarito con la Risposta n. 225 del 23 luglio 2020 dall’Agenzia delle Entrate, che rispetto al caso in esame afferma quanto segue:

a) se la domanda per il riscatto la presenta il genitore dell’istante che ne sosterrà anche il relativo costo, lo stesso potrà detrarre il 50% di quanto pagato in ogni singolo periodo d’imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi;

b) se, invece, viene presentata la domanda di riscatto di laurea agevolato, il genitore non potrà fruire della detrazione perché il figlio, titolare di un reddito superiore a 2.840,51 euro, non è fiscalmente a suo carico.

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