FISCALITA LAVORO

Rimozione delle barriere architettoniche, spese detraibili anche per le aziende

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione per i lavori di abbattimento ed eliminazione di barriere architettoniche: si tratta della detrazione edilizia del 75% delle spese sostenute nell’anno in corso per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge a quella già esistente del 50% per le medesime spese, prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR e al superbonus del 110%, introdotto dal decreto Rilancio, n. 34/2020, senza però essere vincolata all’esecuzione degli interventi trainanti.

Sono detraibili anche le spese per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche; in caso di sostituzione dell’impianto sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

I massimali previsti

La nuova detrazione viene utilizzata in dichiarazione dei redditi e ripartita in cinque quote annuali di pari importo, ma in alternativa è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Sono fissati dei massimali di spesa che variano in base alla tipologia di edificio:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, quindi si moltiplicano 40.000 euro per il numero degli immobili che compongono l’edificio;

– 30.000 euro per ogni unità immobiliare in edifici composti da più di 8 unità immobiliari e anche in questo caso si moltiplicano i 30.000 euro per il numero di unità che compongono l’edificio.

Società e immobili locati

A una società, proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione classificati tra i beni strumentali per natura, alcuni conduttori hanno chiesto di effettuare degli interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche.

A sua volta, la società istante chiede all’Amministrazione finanziaria se può fruire della detrazione prevista dal decreto rilancio, non senza aver fatto presente che la normativa di riferimento: a) non specifica i soggetti destinatari, b) nell’individuare gli immobili interessati si limita a citare gli “edifici esistenti”, senza ulteriori precisazioni.

Non conta la qualificazione degli immobili

L’Agenzia delle entrate, con la risposta 444 del 6 settembre 2022, concorda con il fatto che la norma “non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, dunque ritiene che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendere in senso ampio, stante comunque che l’intento è di favorire alcuni interventi funzionali a eliminare le barriere architettoniche.

Di conseguenza, la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali. Per questa ragione, prosegue l’Agenzia, la società istante che sostiene le spese per gli interventi agevolabili, se queste sono rimaste a proprio carico, può fruire della nuova detrazione anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. Infine, precisa che analogamente a quanto già chiarito per le altre agevolazioni relative a interventi di recupero edilizio, la detrazione può spettare anche al conduttore dell’immobile, a condizione che sia lui a sostenere le spese, con il consenso del proprietario e che sia munito di un contratto di locazione regolarmente registrato alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente a tale inizio.

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