FISCALITA

Reddito d’impresa, eco e sisma bonus anche per immobili diversi da quelli strumentali

La detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) di una quota percentuale delle spese sostenute per determinati interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti – legge 296/2006, le cui successive

modificazioni hanno condotto all’introduzione del cosiddetto ecobonus – è stata oggetto di diversi chiarimenti, forniti tramite la pubblicazione di documenti di prassi, tra i quali le risoluzioni 303 e 340 del 2008, dopo che già con la circolare n. 36/E del 2007 era stato precisato che l’agevolazione spetta anche ai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o società di capitali) e interessa gli immobili di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, compresi quindi quelli strumentali (DM 19 febbraio 2007).

Le risoluzioni del 2008

La risoluzione 303/2008 ha delimitato l’applicabilità del beneficio, escludendolo per le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce costituenti l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali, perché la normativa in materia di riqualificazione energetica è indirizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un’agevolazione rivolta esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio, in linea con lo “scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.

Similmente, la successiva risoluzione n. 340 ha precisato che la detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, spetta “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”: questi i motivi del mancato riconoscimento a una società esercente attività di locazione per gli interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, costituenti l’oggetto dell’attività esercitata e non strumentali.

Le controversie e l’intervento della Cassazione

Le risposte delle citate risoluzioni hanno generato numerose contese, causate dai recuperi a tassazione delle detrazioni fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, definibili come beni merce, dovuti anche – come espresso nei rilievi – all’assenza di una norma esplicita che circoscriva in tal senso l’accesso al beneficio.

DI recente è intervenuta la Corte di Cassazione, che in alcune sentenze ha affermato che il beneficio fiscale spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società) che abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi o su edifici riassegnati ai soci. Secondo i giudici di legittimità la normativa mira con chiarezza a incentivare “gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico”, coerentemente con le norme di riferimento, che non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (riguardo le categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo – il bonus è riconosciuto alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa ed ai titolari di reddito d’impresa, incluse ovviamente le società – “alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.

A ulteriore sostegno di tale affermazione la Suprema Corte richiama una norma speciale in tema di locazione finanziaria (art. 2, comma 2, DM 19 febbraio 2007), secondo la quale la detrazione spetta all’utilizzatore, a fronte della mancanza di un’analoga disposizione specifica in materia di locazione immobiliare e, infine, sottolinea che la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nella citata legge 296/2006 “alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili”.

Il cambio di orientamento delle Entrate

Poiché i principi espressi con le pronunce sono stati riconosciuti condivisibili dall’Avvocatura generale dello Stato, e tenuto conto, inoltre, del parere conforme reso dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia (nota 4249 del 26 febbraio 2020), nella risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate esprime parere favorevole a che la detrazione in questione (l’ecobonus) spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da loro posseduti o detenuti, indipendentemente dalla loro qualificazione (strumentali, beni merce o patrimoniali).

L’Agenzia afferma inoltre che un analogo riconoscimento deve essere riservato, “per ragioni di coerenza sistematica”, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa in relazione alla detrazione denominata sisma bonus, e che le indicazioni fornite in materia con i precedenti documenti di prassi devono quindi ritenersi superate.

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