FISCALITA

Quando si può passare al regime forfetario senza attendere il triennio

Nel numero precedente vi abbiamo informati sul comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle entrate ha riassunto e illustrato modalità e condizioni per l’accesso al nuovo regime forfetario, contraddistinto dall’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start up), introdotto dalla legge di bilancio 2019, n. 145/2018.

Quello che state leggendo, invece, è un aspetto più specifico, un chiarimento sul passaggio al regime forfetario da parte di un professionista.

La richiesta del professionista

Un dottore commercialista iscritto all’Ordine, che svolge attività di consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro, presenta un quesito esponendo il proprio caso personale.

Fino al periodo d’imposta 2016 il professionista ha adottato il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni mentre nel 2017, pur in possesso dei requisiti previsti per accedere al regime naturale forfetario, con la presentazione della dichiarazione IVA ha manifestato l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato e chiede se è possibile applicare il regime naturale forfetario a partire dal periodo d’imposta 2019.

In pratica il commercialista, avendone i requisiti, ritiene di poter adottare il regime forfetario dal 2019, senza dover rispettare il vincolo triennale collegato all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato.

I nuovi requisiti

Dopo aver preliminarmente ricordato che il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) e poi modificato dalla successiva legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), evidenzia come lo stesso rappresenti il regime naturale delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso di determinati requisiti.

In proposito la legge di bilancio 2019, all’articolo 1, commi da 9 a 11, ha introdotto importanti novità semplificando, in particolare, i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro, e prevedendo nuove cause di esclusione.

Opzione IVA e decorso del triennio

Ed è proprio alla luce delle modifiche apportate dalla legge 145/2018 che nella risposta 109 del 2019 l’Amministrazione finanziaria afferma che  è consentito il passaggio al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio richiesto in caso di opzioni IVA.

Al caso in questione, dunque, si applica quanto previsto dall’art. 1 del DPR 442/1997, secondo il quale – in deroga al vincolo triennale disposto dall’art. 3 dello stesso decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta – è possibile “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (come già sostenuto nella circolare 10/E del 2016).

Semaforo verde per il passaggio

Per queste ragioni il commercialista, essendo in possesso dei requisiti indicati dalla normativa per poter accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario, appunto, già a partire dal periodo d’imposta 2019.

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