FISCALITA

Quali sono i soggetti chiamati all’eredità

La successione mortis causa è un evento attraverso il quale uno o più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici, ad esclusione di quelli con carattere strettamente personale, di cui il defunto era titolare.

. La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento: nel primo caso si parla di successione legittima (artt. 565 e seguenti del codice civile), nel secondo di successione testamentaria (artt. 587 e seguenti, c.c.). Nella successione testamentaria il testatore può disporre liberamente dei propri beni designando i suoi successori (“vocazione”), ma nei limiti imposti dalla legge a favore dei cosiddetti eredi legittimari; in questi casi, ai fini dell’imposta di successione, l’articolo 43 del TUS (D.lgs. 346/1990) prevede che “… l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell’impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell’art. 28, comma 6, o dell’art. 42, comma 1, lett. e)”.

Il chiamato e la delazione ereditaria

La successione in generale è regolamentata dagli articoli 456-564 del Titolo Primo (“Disposizioni generali sulle successioni”) del codice civile, che sono di comune applicazione per entrambe le forme di successione, legittima e testamentaria. In particolare, l’art. 479 disciplina la trasmissione del diritto di accettare l’eredità: “Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”, disposizione che si applica in caso di morte dopo l’apertura della successione ma prima di averla accettata. Con la l’apertura della successione (delazione ereditaria) il chiamato, infatti, non è immediatamente erede, ma è titolare del diritto di accettare l’eredità: se muore senza averlo esercitato, il diritto si trasmette ai suoi eredi, insieme al suo patrimonio ereditario.

L’art. 674 del c.c. disciplina il diritto di accrescimento, in base al quale la quota devoluta al chiamato che non ha potuto o voluto accettare, per qualunque ragione, si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata “congiuntiva”, il che fa crescere la quota loro spettante. Il secondo comma stabilisce che “se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima”, per cui, quando uno o più dei chiamati all’eredità muoiono prima del testatore, la quota dei restanti si accresce.

Il quesito

Un cittadino residente in Francia comunica il decesso di una cugina e la successiva pubblicazione presso lo studio di un notaio di due suoi testamenti olografi, dai quali risultano le volontà testamentarie della stessa. Nel primo testamento olografo la de cuius ha indicato la madre come erede universale, aggiungendo che in caso questa morisse, le sue sostanze venissero devolute per metà agli zii materni (germani della madre), includendo anche quelli già deceduti e specificandolo nel documento, e per metà alla Diocesi. Con il secondo testamento ha disposto l’attribuzione del denaro e dei buoni postali fruttiferi a favore dei sacerdoti della Diocesi. Il testatore non ha quindi previsto altre clausole di sostituzione (art. 688 e seguenti del c.c.) oltre a quella del primo testamento, in caso di premorienza della madre.

L’istante chiede il parere dell’Agenzia per l’identificazione dei soggetti eredi nella dichiarazione di successione, precisando che alcuni cugini hanno dichiarato di rinunciare all’eredità.

Secondo l’istante, oltre a sua sorella hanno diritto a succedere pure gli altri nipoti, anche se la de cuius non ha inserito la parentesi “(defunto)” per il rispettivo genitore indicato nel testamento, evidenziando che la sua volontà è stata di lasciare l’eredità al solo ramo materno escludendo quello paterno, che infatti non è indicato. Il testamento deve quindi ritenersi valido, anche se per l’individuazione di tutti i beneficiari si debba necessariamente fere riferimento anche a un altro documento, il certificato di stato di famiglia degli eredi già defunti. Sempre secondo l’istante, con l’espressione “defunto”, si intendeva indicare come eredi proprio i figli di altri zii materni, identificabili dal certificato amministrativo, per cui si devono eredi, per le rispettive quote, tutti i figli viventi dei cugini materni.

L’individuazione dei soggetti

Nella Risposta 42/2019 si legge che ai fini dell’individuazione dei soggetti chiamati all’eredità, dalle norme sopra citate risulta che è indispensabile far riferimento alle date di morte degli eredi testamentari. Secondo l’Agenzia la devoluzione dell’intera quota attribuita agli zii materni deve avvenire a favore degli eredi eventualmente ancora in vita, rispetto alla data di apertura della successione, che saranno solidalmente obbligati a presentare la dichiarazione di successione. Si evidenzia che il diritto di accettazione dell’eredità testamentaria degli eredi rimasti in vita dopo l’apertura della successione, se questi muoiono prima di accettare il lascito testamentario è trasmissibile ai loro eredi, i quali sono obbligati a presentare la relativa denuncia se non è stata ancora presentata (come anche precisato nella risoluzione n. 234/E del 2009).

Nel caso in cui tutti gli eredi testamentari siano deceduti prima del testatore, per individuare i soggetti chiamati all’eredità riguardo alla quota ereditaria disposta a loro favore ci si dovrà riferire alle disposizioni che regolano la successione legittima (artt. 565 e seguenti del c.c.) al posto di quelle testamentarie, come previsto dall’articolo 677 del c.c., per cui i chiamati all’eredità saranno i successori legittimi viventi della de cuius; in questa ipotesi non si applicano l’accrescimento e la trasmissione dello ius delationis. I chiamati all’eredità o i legatari che hanno rinunciato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo di presentazione della stessa (art. 28, 5° comma, D.lgs. 346/1990).

Riguardo al lascito in favore della Diocesi ed al legato a favore dei sacerdoti, l’art. 3 del TUS prevede una serie di esenzioni di carattere soggettivo dall’imposta di successione e, in particolare, non sono considerati oggetto del tributo i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, né quelli a favore di Enti pubblici e Fondazioni o Associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità. Per attestare l’effettivo impiego dell’oggetto del trasferimento per il raggiungimento di una delle finalità elencate, il comma 3 dello stesso art. 3 stabilisce che l’ente, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità, dovrà dimostrare di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay