CASSAZIONE

Processo tributario: nuovi documenti depositabili in appello entro 20 giorni dall’udienza

Processo tributario – Integrazione documentazione – Appello – Documenti depositati tardivamente – Avviso di accertamento – Iscrizione a ruolo – Termini

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16652 del 25 giugno 2018 ha confermato la linea giurisprudenziale che disciplina il deposito, in appello, accettando nuovi documenti o di documenti irritualmente prodotti in primo grado.

Secondo i supremi giudici, dunque, i documenti depositati tardivamente in primo grado sono utilizzabili in appello senza bisogno che siano nuovamente prodotti; questi (nuovi) documenti, infatti, sono entrati automaticamente e “ritualmente” nel procedimento di appello e possono essere utilizzati dal giudice ai fini del decidere.

In detta sede di gravame il deposito di nuova documentazione deve avvenire alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, ovvero in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso, per consentire alla controparte di replicare e contestare tempestivamente

Nei giudizi tributari di appello, quindi, le parti possono produrre qualsiasi documento, anche se ne avevano la disponibilità già in precedenza.

Tale indicazione sarà poi ribadita dai giudici di legittimità anche nell’ordinanza n. 17164 depositata pochi giorni dopo, il 28 giugno 2018, con cui gli Ermellini hanno ritenuto legittimo, in un procedimento di natura fiscale, il deposito di nuova documentazione effettuato dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto del termine dei 20 giorni liberi prima dell’udienza di discussione dell’appello.

Con altra decisione depositata pochi giorni prima, la n. 16652 del 25 giugno 2018, la Cassazione, Sesta sezione civile, aveva già ribadito un analogo principio relativamente ai documenti tardivamente depositati in primo grado e nuovamente prodotti in sede di appello.

In questa occasione è stato confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente allegato in secondo grado, nel rispetto delle modalità di produzione previste dall’articolo 32 del D.lgs. 546/1992, e in forma analoga nell’articolo 87 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

Ad ogni modo, nel caso in cui il documento sia incluso nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, “in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata”.

A questo proposito occorre citare che la 5^ sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5429 del 7 marzo 2018 – peraltro ben citata nella pronunzia in commento – premettendo che la produzione di documenti nuovi in appello nel processo tributario, consentita ex art. 58, D.lgs. 546/1992, deve avvenire entro 20 giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione, affermato che l’inosservanza di detto termine può essere sanata ove il documento sia stato già prodotto, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata”.

Pertanto, tornando al caso in esame, la vertenza tratta di un ricorso per cassazione con cui le Entrate opponevano una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Il giudice d’appello aveva ritenuto che in relazione al difetto di delega di sottoscrizione l’ufficio finanziario, costituendosi nel giudizio di primo grado, avesse prodotto tardivamente le deleghe di firma, non rispettando il termine di 20 giorni liberi prima della trattazione (a norma del citato art. 32, D.lgs. 546/1992).

La Corte di legittimità ha dichiarato la nullità della decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile tale documentazione, decisiva per gli esiti del processo, e ha così concluso, affermando che: “ … Nel caso di specie il documento era già in atti nel fascicolo di primo grado, pure se prodotto tardivamente, e quindi confluito nel fascicolo di ufficio di primo grado. L’art. 25 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992 dispone che “I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio. Nel processo tributario, dunque, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della decisione. Pertanto, il documento (contenente la delega di firma), pur se prodotto tardivamente dall’Agenzia in sede di controdeduzioni, proprio per l’inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del d.p.r. 546 del 1992, è entrato automaticamente e “ritualmente” nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben poteva essere utilizzato dalla Commissione Regionale ai fini del decidere (Cass. n. 24398/2016, n. 5429/2018 cit.)”.

 

Corte di Cassazione Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16652

 

Sul ricorso 16119-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.E. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro A.E., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA, e ROSSELLA DI PAOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11619/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Ritenuto che

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 11619/4/16 dep. 20.12.2016, che in controversia su impugnazione da parte di E. A. di avviso di accertamento per Irpef anno 2008, ha accolto l’appello della contribuente, in relazione: al contestato potere di firma del sottoscrittore dell’accertamento;

per tardiva allegazione dell’atto organizzativo, volto a provare la sussistenza della validità della delega di firma e della qualifica del delegato, non essendo “possibile utilizzare l’atto prodotto illegittimamente in primo grado e presente fisicamente nel fascicolo a prescindere dal suo formale ingresso nel processo”.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato in diritto

Con l’unico motivo di impugnazione si deduce violazione dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice del merito ritenuto inammissibile la produzione della documentazione utile a dimostrare la legittimità del potere di forma del sottoscrittore dell’accertamento, tardivamente proposta in primo grado.

Il motivo va accolto, confermando il principio secondo cui “… in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata” (Cass. n. 5429/2018).

Nel caso di specie il documento era già in atti nel fascicolo di primo grado, pure se prodotto tardivamente, e quindi confluito nel fascicolo di ufficio di primo grado. L’art. 25 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992 dispone che “I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”.

Nel processo tributario, dunque, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, il documento (contenente la delega di firma), pur se prodotto tardivamente dall’Agenzia in sede di controdeduzioni, proprio per l’inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del d.p.r. 546 del 1992, è entrato automaticamente e “ritualmente” nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben poteva essere utilizzato dalla Commissione Regionale ai fini del decidere (Cass. n. 24398/2016, n. 5429/2018 cit.).

Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Roma, 10 maggio 2018

 

 

 

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