FISCALITA

Per la cessione del credito d’imposta conta la destinazione, non l’accatastamento

L’art. 28 del decreto rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020), prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili destinati all’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:

– di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività sopra indicate (industriale, commerciale, artigianale, ecc.);

– dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il comma 5 del citato art. 28 subordina la spettanza del credito alla condizione che i soggetti interessati abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

L’utilizzo del credito

Sono diverse le modalità previste per servirsi del credito d’imposta: può essere utilizzato in compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997) o direttamente nella dichiarazione dei redditi ma anche, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari, che hanno facoltà di successiva cessione.

Il locale “extraterritoriale”

Una società gestisce un’attività commerciale in un locale a fronte di un regolare contratto di locazione, redatto e registrato nel rispetto della normativa del Codice Civile e di ogni disposizione interna all’ordinamento italiano, sulla base degli accordi stipulati fra l’Italia e lo Stato Città del Vaticano.

La società istante, che precisa inoltre di avere sede legale e operativa in Italia e di svolgere la propria attività commerciale sul territorio nazionale, fa presente che:

a) l’immobile in questione non è accatastato né accatastabile perché extraterritoriale e di proprietà dello Stato Città del Vaticano;

b) l’attività commerciale, a seguito della chiusura imposta dal Dpcm 11 marzo 2020, ha subito una riduzione del fatturato ben superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nei mesi di marzo, aprile e maggio.

In relazione al credito d’imposta per i canoni di locazione introdotto dal decreto rilancio, la S.p.A. dichiara di possedere tutti i requisiti per potervi accedere ed eventualmente cederlo alla società locatrice dell’immobile, ma il quesito posto nell’interpello è volto a sapere se tale credito possa essere fruito anche dal conduttore di un immobile non accatastabile (in quanto di proprietà del Vaticano).

Il parere del Fisco

Nella risposta n. 364 del 16 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate ricorda che con la circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito in questione e, in particolare, ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo, precisando che, comunque, gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle attività già descritte.

Rispetto ai dubbi esposti dalla S.p.A., per l’immobile in locazione destinato allo svolgimento di una delle attività sopra elencate, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia non accatastabile, l’Agenzia ritiene che un particolare inquadramento immobiliare non preclude il diritto all’agevolazione, poiché quella che rileva è la destinazione del locale. Di conseguenza, la società istante ha diritto all’agevolazione e può quindi cedere il credito d’imposta al locatore (previo il suo consenso) in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone.

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