DIRITTO FISCALITA

Pensionato residente all’estero e rimborso delle imposte trattenute in Italia

Il pensionato italiano, ex dipendente del settore privato, trasferitosi e residente all’estero non è soggetto a doppia imposizione e può recuperare le imposte versate in Italia chiedendo il rimborso delle trattenute.

Questo il chiarimento fornito dalle Entrate con la Risposta n. 246/2019 del 16 luglio 2019 all’interpello presentato da un nostro connazionale pensionato, residente in Spagna e iscritto all’AIRE (Anagrafe residenti italiani all’estero) dal 2016, che ha chiesto la residenza fiscale nel paese iberico in base alla convenzione tra Italia e Spagna contro la doppia tassazione. Il signore ha compilato l’apposito modulo dell’INPS (EP-I/4) e l’autorità tributaria spagnola, dopo aver esperito i controlli previsti, gli ha concesso la residenza fiscale timbrando e firmando il modulo, che successivamente è stato inoltrato all’INPS tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (nel settembre 2018).

Poiché con il rateo pensionistico di dicembre 2018 non gli sono state rimborsate le imposte, ha scritto una PEC alla Direzione competente dell’Istituto chiedendo notizie e allegando copia del modello, della ricevuta raccomandata firmata e timbrata dall’INPS, di una lettera di accompagnamento e del documento di identità.

Il 21 dicembre 2018 l’INPS ha comunicato di aver accettato la richiesta di detassazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018, che sarebbe stata applicata a partire dal 1° gennaio 2019 in quanto l’annualità 2018 era già contabilmente chiusa. Alla luce di tale risposta il pensionato ha chiesto di sapere se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia e come procedere per recuperare le imposte versate in Italia e non dovute perché sono state pagate nel Paese estero.

Il sostituto d’imposta

L’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettivo trasferimento della residenza all’estero deve essere effettuato dal competente ufficio finanziario e, come è stato già più volte chiarito in numerosi documenti di prassi, i sostituti di imposta – l’INPS, nel caso in questione – possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto a seguito di presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire dell’agevolazione (risoluzione n. 86/E del 2006, 183/E del 2003, 68/E del 2000 e altre).

Questa prassi amministrativa, tuttavia, ha carattere facoltativo e non prevede un obbligo di adeguamento per il sostituto di imposta, il quale, in caso di incertezza sulla esistenza dei requisiti previsti dalle rispettive convenzioni contro le doppie imposizioni, è tenuto a tassare i trattamenti pensionistici erogati ai residenti all’estero operando le ritenute con le modalità previste dalla normativa vigente (art. 23, DPR 600/1973).

Ciò significa che è compito dei sostituti di imposta valutare, caso per caso, la pertinenza e l’attendibilità della documentazione presentata per applicare direttamente le convenzioni tra l’Italia e i Paesi esteri di residenza dei contribuenti.

Le convenzioni contro la doppia imposizione

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale costituiscono il risultato di un accordo tra due Paesi per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi. Nel caso prospettato, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna, ratificata dalla legge 663/1980, prevede che per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione della Convenzione è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. In particolare, la Convenzione stabilisce (art. 4, paragrafo 1) che l’espressione “residente di uno Stato contraente” indica ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, vi sconta le imposte “a motivo del suo domicilio, della sua residenza…o di ogni altro criterio di natura analoga”.

Al riguardo l’art. 2, comma 2, del DPR 917/1986 (TUIR), considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”. Le tre condizioni appena citate sono tra loro alternative, poiché è sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta (per almeno 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) uno solo dei requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia; invece, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento, la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

L’Agenzia ricorda inoltre che ai fini dichiarativi (art. 3 del TUIR) anche i non residenti, se titolari di redditi prodotti in Italia, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi; come peraltro si legge anche nelle istruzioni alla compilazione del modello, le persone fisiche che erano residenti all’estero e che, nello stesso anno, hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia, devono presentare la dichiarazione dei redditi qualificandosi come non residenti.

La pensione INPS

In base alla normativa vigente, le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili nel nostro Paese (art. 23, comma 2, lett. a, TUIR) e gli enti pensionistici eroganti sono tenuti, come sostituti d’imposta, a operare le ritenute con le modalità previste dalla legge.

Nella Risposta 246 viene evidenziato, tuttavia, che la potestà impositiva italiana è limitata dai trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni, tra i quali la citata Convenzione con la Spagna, la quale in particolare, all’art. 18 prevede che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente”.

La disposizione prevede, in pratica, la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza (Spagna).

Dunque, se il contribuente ha la residenza fiscale in Spagna e la pensione percepita è relativa a un’attività svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il trattamento pensionistico erogato dall’INPS non deve essere assoggettato a imposizione nel nostro Paese, fermo restando che all’Istituto previdenziale deve essere stata presentata la documentazione necessaria a giustificare l’esonero.

L’imposta trattenuta dall’INPS all’atto del pagamento della pensione relativa al 2018, quindi, può essere chiesta a rimborso (art. 38, DPR 60271973) presentando la richiesta al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta, con le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore delle Entrate del 10 luglio 2013, che contiene i modelli standard da utilizzare per facilitare l’erogazione del rimborso.  

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