ECONOMIA FISCALITA

Pensionato residente all’estero e rimborso delle addizionali

La Risposta n. 351 del 2019 ha come oggetto il rimborso delle addizionali regionali e comunali da parte di un pensionato italiano residente fiscalmente in Spagna dal 2018.


Il signore, titolare di una pensione da ex lavoratore dipendente, riferisce che, alla luce della Convenzione tra l’Italia e la Spagna contro la doppia imposizione, nel dicembre 2018 l’INPS gli ha comunicato di aver accettato la richiesta di detassazione dei redditi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, detassazione che sarebbe però stata applicata soltanto dal 1° gennaio 2019, poiché l’annualità 2018 era stata già contabilmente chiusa.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria italiana è motivato dalla circostanza che l’Istituto previdenziale continua a trattenere nell’anno 2019 somme dovute a titolo di imposta sul reddito e addizionali regionali e comunali all’IRPEF, relative al periodo di imposta 2018, nonostante risulti fiscalmente residente nel paese iberico con decorrenza 1° gennaio 2018.

Da qui la richiesta di conoscere la corretta procedura per recuperare le somme trattenute dall’INPS in Italia, per l’anno 2018, a titolo di addizionali regionali e comunali, che secondo l’istante può consistere nell’inoltrare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle entrate di Pescara dell’imposta e delle addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2018.

La procedura

L’Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che, con un parere reso a seguito di un precedente interpello, ha già chiarito gli aspetti interpretativi conseguenti l’accertamento della residenza fiscale dei soggetti residenti all’estero, gli obblighi dichiarativi dei soggetti non residenti e la disciplina sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In particolare, con il precedente interpello è stato spiegato che il trattamento pensionistico erogato dall’INPS nel 2018, in applicazione delle disposizioni convenzionali, non deve essere assoggettato a imposizione in Italia e, pertanto, l’imposta IRPEF trattenuta dall’Istituto in sede di pagamento della pensione relativa al 2018 potrà essere (ovviamente) chiesta a rimborso.

Per quanto riguarda, poi, le addizionali regionali e comunali degli enti locali, evidenzia che queste sono dovute dai contribuenti residenti e non residenti per i quali, in relazione al medesimo anno d’imposta, risulti dovuta l’IRPEF, dopo aver defalcato, in particolare per i soggetti non residenti, tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo: i riferimenti normativi sono contenuti negli articoli 24 e 165 del TUIR (DPR 917/1986).

Con riferimento al caso prospettato ciò equivale a dire che le imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali non sono dovute.
Il pensionato potrà dunque presentare la richiesta di rimborso indirizzandola al Centro Operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, sia in relazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta 2018, sia per le addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS nel 2019, ma riferite all’anno di imposta 2018.

In base alle previsioni degli articoli 37 e 38 del DPR 602/1973, la richiesta deve:
• essere presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione;
• contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall’autorità locale competente;
• documentazione necessaria a dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni.

Requisiti e casistica

Questa soluzione è valida nel presupposto che l’istante sia fiscalmente non residente in Italia e che, in quanto ex lavoratore dipendente del settore privato, sia titolare di una pensione riconducibile

nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna, ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 663.
Ma nella Risposta 351 l’Agenzia non si limita a rispondere al quesito, prospettando altre eventuali soluzioni allo stesso problema sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione rispetto all’attività lavorativa svolta prima della pensione.

Se, infatti – si legge nel documento di prassi – lo stesso istante fosse stato un ex dipendente pubblico, la pensione percepita sarebbe rientrata nell’ambito applicativo dell’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, nel qual caso le somme percepite dal pensionato non residente sarebbero state assoggettate a imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, con la conseguente impossibilità di richiesta di rimborso, fatto salvo il caso di soggetto di nazionalità spagnola per il quale la tassazione esclusiva viene attribuita allo Stato di residenza.

Nel caso in cui, infine, avesse svolto un’attività di lavoratore autonomo o di imprenditore, la pensione percepita sarebbe ricaduta nell’ambito applicativo dell’articolo 21 (“Altri redditi”), paragrafo 1, della Convenzione, che prevede l’assoggettamento dei redditi di pensione a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente: in questo caso, quindi, analogamente a quello della pensione privata, sarebbe stato possibile chiedere il rimborso delle ritenute subite in Italia.

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