FISCALITA

Pagamenti col cellulare e detrazioni fiscali

Una interessante precisazione arriva dall’Agenzia delle entrate, che rispondendo a uno specifico quesito con la Risposta 230/2020 affronta un tema di grande attualità, visto l’uso quotidiano, a volte spasmodico e compulsivo, che oggi si fa del telefono cellulare.

Una delle misure adottate con l’ultima Legge di bilancio, la n. 160/2019, e in particolare il comma 679 dell’articolo 1, prevede la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19%: in pratica, dal primo gennaio 2020 ai fini dell’IRPEF la detrazione dall’imposta lorda spetta a condizione che “l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, e tra gli altri sistemi di pagamento ci sono anche le carte di debito, di credito e prepagate, oltre agli assegni bancari e circolari e non meglio identificati “altri sistemi di pagamento”.

Il quesito posto dal contribuente riguarda proprio la disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2020 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese che danno diritto allo sconto fiscale del 19%, indicati nell’articolo 15 del TUIR: in particolare, chiede di sapere se mezzi di pagamento alternativi, come ad esempio un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, possano rientrare fra i sistemi di pagamento tracciabili.

La precisazione sulle spese sanitarie

Nella Risposta 230 l’Amministrazione finanziaria introduce un distinguo e sottolinea che il successivo comma 680 della citata Legge di bilancio 2020 prevede che “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Poiché il comma 679 condiziona la detraibilità all’effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale o mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”, a seguito della deroga contenuta nel comma 680, resta ferma la possibilità di pagare con modalità diverse da quelle sopra descritte, mantenendo il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Necessarie tracciabilità e identificazione di chi paga

Entrando nello specifico, e rifacendosi a quanto già precisato con la Risoluzione 108/E del 2014 (in materia di erogazioni liberali ai partiti politici), l’Agenzia afferma che “altri mezzi di pagamento” sono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Rispetto al quesito ricevuto, e dopo aver visitato il sito internet dell’Istituto di moneta elettronica autorizzato, le entrate giungono alla conclusione che si tratta di una applicazione (app) di pagamento via cellulare che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero del telefono mobile, permette all’utente di eseguire transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. I servizi offerti dall’Istituto permettono di pagare nei negozi convenzionati, di inviare denaro, fare acquisti online, effettuare donazioni, pagare i bollettini della Pubblica amministrazione (pagoPA) come tasse e multe, ed effettuare le ricariche telefoniche.

Per utilizzare il servizio si deve aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario e ciascun account è collegato a uno specifico utente e ad uno specifico dispositivo mobile: questo rapporto è assolutamente univoco e garantisce che il pagamento è effettuato esattamente dal titolare del conto corrente. Inoltre, l’Istituto traccia i pagamenti come qualsiasi sistema di pagamento elettronico, e le relative ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell’applicazione.

Si tratta, in definitiva, di un mezzo di pagamento emesso da un Istituto riconosciuto, collegato a conti correnti bancari che individuano in maniera univoca sia chi preleva il denaro, sia il destinatario dell’accredito.

Per queste ragioni, prosegue il documento di prassi, questo mezzo di pagamento può soddisfare i requisiti specifici di tracciabilità stabiliti dalla Legge 160/2019 soltanto, però, se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca a cui è collegato l’Istituto, o dalle transazioni della app sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento ai fini dei controlli da parte del Fisco.

In caso di controllo, il contribuente dovrà esibire il documento fiscale attestante l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca collegata, se sono ricavabili tutte le informazioni necessarie; in caso contrario, servirà anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione.

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