FISCALITA LEGGE

Onlus e credito d’imposta per i beni strumentali

La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, rapportato al loro costo di acquisizione, sostituendo le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento. Successive modifiche sono state introdotte dalle leggi di bilancio 2021 (n. 178/2021) e 2022 (. 234/2021).

In particolare, la citata legge 178/2020 prevede che a tutte le di imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili: la finestra temporale decorre dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato in acconto almeno il 20% del costo di acquisizione.

Come precisato nella circolare 9/E del 2021, possono fruire del credito anche gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

La richiesta dell’associazione

Un’associazione iscritta all’anagrafe delle Onlus, che intende iscriversi nel Registro unico del Terzo settore – Runts, codice del Terzo settore – e ha già adeguato lo statuto alla nuova disciplina, opera nei seguenti settori: interventi e servizi sociali, alloggio sociale, accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, beneficenza, sostegno a distanza e altri. L’associazione dispone di partita IVA con il codice attività 879000 (Altre strutture di assistenza sociale) e ha stipulato convenzioni con la Prefettura e con alcuni Comuni per l’affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza e per l’accoglienza di persone in situazioni disagiate. La Onlus ritiene che l’attività esercitata in convenzione costituisca attività commerciale direttamente connessa, tra l’altro soggetta a IVA e precisa, inoltre, di aver adempiuto all’obbligo di tenuta della contabilità separata per le attività istituzionali e quelle direttamente connesse che non concorrono alla formazione del reddito imponibile pur costituendo attività commerciale (articolo 20-bis, DPR 600/1973).

Comunica, infine, di aver acquistato nel 2021 e nel 2022 beni strumentali nuovi per l’esercizio delle attività direttamente connesse e chiede di avvalersi del relativo credito d’imposta.

La qualifica di Onlus

L’associazione istante potrà fruire dell’agevolazione se le attività per cui sono acquistati i beni agevolabili si qualificano, ai fini fiscali, come attività di natura commerciale: in proposito si deve far riferimento al D.lgs. 460/1997, che elenca le previsioni statutarie necessarie per il conseguimento della qualifica di Onlus (articolo 10, comma 1), elenca i settori di attività e stabilisce che le Onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che la circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 suddivide in due categorie: settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari; settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa previsione normativa. Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità e, di conseguenza, sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Le attività direttamente connesse

A differenza di quelle istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma per espressa previsione normativa non concorrono alla formazione del reddito imponibile (art. 111-ter, comma 2, del TUIR). Ai sensi del citato D.lgs. 460 si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse (articolo 10, comma 5). Le uniche attività di natura commerciali che le Onlus possono svolgere, dunque, sono quelle direttamente connesse all’attività istituzionale.

La risposta 522/2022

Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate ritiene che le attività di natura solidale dell’associazioneistante sono svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, rientranti quindi tra i settori istituzionali previsti dalla normativa di riferimento, ragione per cui non si possono qualificare come commerciali, ai fini delle imposte dirette (art. 150 del TUIR). Ne consegue che per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito delle attività descritte, la Onlus non possa avvalersi delle disposizioni agevolative in questione.

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