EUROPA

No all’esenzione IVA per la liquidazione sinistri effettuata dai mediatori

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione in materia di assicurazioni – Nozioni di operazioni di assicurazione e di prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione – Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore 

Gli euro giudici, con la sentenza emessa il 17 marzo 2016 nella causa C-40-15, hanno confermato il principio secondo cui l’art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione IVA prevista da tale disposizione (art. 135, par. 1, lett. a).

La fattispecie oggetto di esame era relativa ad una società polacca che effettuava in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, sulla base di un contratto concluso con quest’ultima, un insieme di servizi relativi alla liquidazione dei sinistri e riceveva in cambio un corrispettivo forfettario, in funzione dello specifico tipo di sinistro e pertanto riteneva che le predette operazioni costituivano una prestazioni di servizi unica di natura complessa, la quale doveva essere integralmente integrata ai fini IVA. Tale interpretazione era stata parzialmente condivisa dal Ministero delle Finanze polacco che in risposta ad un’istanza di interpello presentata dalla società aveva ritenuto che la gestione in merito alla liquidazione dei sinistri, che include l’analisi della documentazione pertinente e la decisione relativa alla copertura del sinistro, costituisce un’attività di assicurazione e pertanto beneficia dell’esenzione, mentre tutte le altre no. La società ha contestato tale parere dinanzi al Tribunale amministrativo il quale accoglieva il ricorso e dal suo canto il Ministero impugnava tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Secondo il giudice del rinvio, non essendo la società ricorrente un’impresa di assicurazione né un mediatore o intermediario di assicurazione, non poteva beneficiare del regime di esenzione di all’art. 135, della direttiva IVA. Il Giudice Supremo Amministrativo sospendeva il ricorso e rimetteva la questione dinanzi alla Corte di Giustizia UE. La Corte adita ha innanzitutto precisato come l’espressione “operazioni di assicurazione” non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi, ed è sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito dell’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni in un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato e che pertanto, in base al citto art. 135, par. 1) lett. a) della direttiva IVA: “… Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.

La Corte UE ha precisato di conseguenza che l’espressione “operazioni di assicurazione” non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi ed è, in linea di principio, abbastanza ampia da comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato. Tuttavia, tali operazioni implicano, per loro natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato. Nel caso di specie, la società ricorrente non si è impegnata direttamente nei confronti dell’assicurato. Pertanto, sebbene il servizio di liquidazione dei sinistri costituisca una parte essenziale dell’operazione di assicurazione, occorre constatare che nel caso in esame non costituisce un’operazione di assicurazione ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE.

IVATuttavia, tali operazioni implicano per loro natura che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato. Alla luce di quanto detto, la Corte di Giustizia ha concluso che la disposizione deve essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione di sinistri, come quelli di cui al procedimento in esame, forniti da un soggetto terzo in nome e per conto dell’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione e cioè nel richiamato art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva IVA. La Corte ha inoltre precisato, la circostanza che la società non possieda la qualifica di mediatore o intermediario di assicurazione non è determinante. La qualifica formale di tale società, infatti, non può essere sufficiente per determinare se la sua attività rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’esenzione.

Occorre infatti esaminare il contenuto stesso delle attività in questione che, come riportano i giudici: “… Ai fini di tale esame sono richieste due condizioni. In primo luogo, il prestatore dev’essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato (sentenza Taksatorringen, C‐8/01, EU:C:2003:621, punto 44). Tale rapporto può essere unicamente indiretto, se il prestatore è un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario (v., in tal senso, sentenza J.C.M. Beheer, C‐124/07, EU:C:2008:196, punto 29). In secondo luogo, la sua attività deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore (v., in tal senso, sentenza Arthur Andersen, C‐472/03,EU:C:2005:135, punti 33 e 36). 38 La prima di tali condizioni è soddisfatta da un prestatore come l’Aspiro. Essa intrattiene infatti rapporti diretti con l’impresa di assicurazione, giacché esercita la propria attività in nome e per conto di quest’ultima, e rapporti indiretti con l’assicurato, nell’ambito dell’esame e della gestione dei sinistri. 39 Invece, quanto alla seconda di dette condizioni, relativa alle prestazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione o dai loro subappaltatori, queste ultime devono essere connesse alla natura stessa del mestiere di mediatore o di intermediario di assicurazione, il quale consiste nella ricerca di clienti e nel mettere questi ultimi in relazione con l’assicuratore, in vista della conclusione di contratti di assicurazione (v., in particolare, sentenze Taksatorringen, C‐8/01, EU:C:2003:621, punto 45; Arthur Andersen, C‐472/03, EU:C:2005:135, punto 36, e J.C.M. Beheer, C‐124/07, EU:C:2008:196, punto 18). Per quanto riguarda il subappaltatore, occorre che quest’ultimo partecipi alla conclusione di contratti di assicurazione (v., in tal senso, sentenza J.C.M. Beheer, C‐124/07, EU:C:2008:196, punti 9 e 18). 40 Orbene, l’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore, come quella di cui al procedimento principale, non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione. 41 Ne deriva che una siffatta attività non rientra tra le prestazioni «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. 42 Analogamente ai servizi di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza Arthur Andersen (C‐472/03, EU:C:2005:135), i servizi di liquidazione di sinistri forniti da un prestatore come l’Aspiro si deve ritenere configurino non prestazioni di servizi effettuate da un intermediario di assicurazione, bensì un frazionamento delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione (v., in tal senso, sentenza Arthur Andersen, C‐472/03, EU:C:2005:135, punto 38).

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