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Bonus 200 euro per professionisti e autonomi, il decreto è in Gazzetta. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre del decreto attuativo interministeriale Lavoro-Mef, sono state fissate le regole per l’erogazione del beneficio previsto dal decreto aiuti-ter (Dl 50/2022) a lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e gestione separata) e

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (dottori commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, avvocati, medici, notai, farmacisti, ecc.), che a partire dal 26 settembre possono richiedere l’indennità. I contribuenti interessati sono circa 3 milioni e potranno richiedere l’indennità una tantum sui siti dei propri enti pensionistici. L’importo stanziato è di 600 milioni di euro. Spetta a quanti abbiano avuto nell’anno d’imposta 2021 (dichiarazione presentata nel 2022) un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. A favore dei titolari di redditi inferiori a 20.000 euro (sempre nel 2021) sono previsti altri 150 euro e anche per beneficiare dell’integrazione servirà la richiesta. Sono esclusi dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell’abitazione principale e i compensi arretrati assoggettati a tassazione separata. La norma stabilisce che per l’accesso all’agevolazione è necessario aver effettuato, entro lo scorso 17 maggio (data di entrata in vigore del decreto), “almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità con competenza a decorrere dall’anno 2020”. La una tantum non si riceve in automatico, si deve inviare la domanda all’INPS o agli enti di previdenza entro il 30 novembre tramite la procedura telematica resa disponibile dall’ente pensionistico di riferimento aderente all’Associazione delle case previdenziali private (Adepp). Nei casi di una doppia iscrizione, a una Cassa professionale e a una gestione INPS, la domanda va obbligatoriamente presentata all’Istituto previdenziale. All’istanza dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento.

Bonus agricoltura per l’e-commerce, la scadenza è il 20 ottobre. Dallo scorso 20 settembre è aperto lo sportello telematico per fruire del credito d’imposta per quanto speso nel 2021 per lo sviluppo dell’e-commerce, introdotto dalla legge di bilancio 2021 (n. 178/2020). Per inviare la domanda le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle cosiddette “strade del vino”, hanno tempo fino al 20 ottobre 2022. Le spese ammissibili sono quelle sostenute per realizzare o ampliare infrastrutture per potenziare il commercio elettronico o migliorare le possibilità di vendita: software, realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico, dotazioni tecnologiche, creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, attività e progetti per incrementare le esportazioni e costi per la progettazione dei canali di vendita online. Il credito è pari al 40% degli investimenti, fino a un massimo di 50.000 euro per le piccole e medie imprese e 25.000 euro per le grandi imprese, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento è pari a 5 milioni di euro annui. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposito modello e tramite il software di compilazione e controllo disponibile online (provvedimento dell’Agenzia del 20 maggio 2022). Il credito d’imposta spettante, che sarà comunicato da un provvedimento delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza, potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

Bonus librerie, domande online fino al 28 ottobre. Il credito d’imposta riservato alle librerie di vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, introdotto dalla legge di bilancio 2018, potrà essere richiesto (dal 15 settembre) fino al 28 ottobre tramite il portale dedicato del Ministero della Cultura specificando se l’impresa è micro, piccola, media o grande. Per ciascuno degli anni 2022 e 2023 – spese sostenute nel 2021 e 2022 – sono disponibili 17 milioni di euro. Si tratta di un credito d’imposta fino a 20.000 euro, da utilizzare in compensazione tramite F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate, rapportato alle spese sostenute per i locali dell’attività a titolo di IMU, TASI e TARI. E’ necessario registrarsi al portale (https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/): quanti hanno già presentato istanza o effettuato l’accesso al portale lo scorso anno devono comunque fare una nuova registrazione. Questi i requisiti richiesti: sede legale nello spazio economico europeo; essere soggetti a tassazione in Italia per la residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia; codici ATECO principali 47.61 o 47.79.1, risultanti dal Registro delle imprese; ricavi nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (art.74, comma 1, lettera c, DPR 633/1972) oppure di libri usati (art. 36, Dl 41/1995) pari ad almeno il 70% dei ricavi dichiarati. Il credito d’imposta, concesso nei limiti della normativa europea sugli aiuti de minimis, è utilizzabile a partire dal 10° giorno successivo a quello di comunicazione dell’importo spettante e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP.

Contributi INPS: sanzioni e rate, aumentano ancora i tassi di interesse. A seguito alla decisione della Bce di fissare all’1,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, dallo scorso 14 settembre nuovo aumento per i tassi di interesse dovuti per le sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento e per le rate dei contributi INPS, che salgono, rispettivamente, al 6,75% (tasso Bce maggiorato di 5,5 punti) e al 7,25% (tasso Bce maggiorato di 6 punti). La comunicazione è contenuta nella circolare 12 settembre 2022, n. 100 dell’INPS, nella quale si legge: a) che per il pagamento rateizzato dei contributi, i piani di ammortamento già concessi, emessi e notificati non cambiano, resta applicato il tasso precedente; b) nei casi di differimento, il nuovo tasso di interesse verrà applicato a partire dalla contribuzione relativa ad agosto 2022.

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