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La legge di bilancio “regala” l’esclusione dall’IRAP. Dal 1° gennaio 2022 le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni non sono più soggetti all’IRAP: lo ha stabilito la legge di bilancio per il 2022 (n. 234/2021), che cala definitivamente il sipario sulla tanto discussa, combattuta e costosa diatriba

sul requisito dell’autonoma organizzazione. I contribuenti tenuti al versamento dell’imposta regionale dovranno presentare per l’ultima volta la dichiarazione IRAP 2022 per l’anno d’imposta 2021 e pagare il saldo eventualmente dovuto, senza però versare gli acconti per il 2022. L’IRAP continuerà a essere applicata alle società e gli enti commerciali, alle Snc e alle Sas, alle società semplici e quelle equiparate, gli enti privati non commerciali, le stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal TUIR. Nulla cambia, ovviamente, per i soggetti già esclusi, come i contribuenti in regime forfetario, quelli in regime di vantaggio (i cosiddetti “minimi”, le imprese individuali e i lavoratori autonomi privi del requisito dell’autonoma organizzazione.

Social bonus, le erogazioni liberali per i Terzo Settore. E’ stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il decreto di adozione del regolamento per il nuovo credito d’imposta, rivolto a persone fisiche, enti e imprese, che fa parte delle misure del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Quello che è stato definito il social bonus mira a stimolare le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Sono destinatari dell’agevolazione le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Si tratta di un credito d’imposta suddiviso in 3 quote annuali dello stesso importo, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società. Nello specifico, le percentuali sono: il 65% per le erogazioni di persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile; 50% per le erogazioni delle società nei limiti del 5 per 1.000 dei ricavi annui; 50% per le erogazioni degli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Dall’AdER la multa per chi non rispetta l’obbligo vaccinale. Dal 1° febbraio scattano le sanzioni per i non vaccinati: per chi è obbligato e rifiuta di vaccinarsi è prevista una sanzione di 100 euro, mentre chi entra senza green pass nei posti dove è obbligatorio e chi omette di controllare è soggetto al pagamento di un importo da 400 a 1.000 euro. Sono le conseguenze previste dal decreto legge numero 7 gennaio 2022, n. 1, che prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli Italiani e gli stranieri residenti in Italia con 50 anni compiuti e non sono ancora vaccinati. Dal 15 febbraio, poi, per i lavoratori con oltre 50 anni senza il super green pass è prevista la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1.500 euro se vanno al lavoro violando l’obbligo. La sanzione viene disposta dal Ministero della salute tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che stila una lista di soggetti non in regola e non esenti in base dei dati del Sistema Tessera sanitaria. AdER invia una specie di avviso bonario che informa dell’avvio dell’iter sanzionatorio: entro 10 giorni dalla ricezione è possibile inviare all’Azienda sanitaria locale competente la certificazione relativa al rinvio o all’esenzione dall’obbligo. Entro lo stesso termine si deve comunicare alla Riscossione stessa l’avvenuta presentazione dei documenti alla Asl, che a sua volta dovrà comunicare all’AdER di aver ricevuto i documenti attestanti l’esenzione o il differimento. In caso di mancata conferma da parte dell’azienda sanitaria, l’Agenzia della riscossione entro 180 giorni dalla trasmissione dell’avviso bonario notificherà l’avviso di addebito, che potrà essere presso il Giudice di pace.

L’aumento del saggio degli interessi legali. L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre recita: “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,25% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”. Con il nuovo anno, dunque, arriva anche l’aumento dallo 0,01% del 2021 all’1,25% del saggio degli interessi legali, stabilito dal Mef sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno. Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro, come nei casi di versamenti tardivi di imposte e tasse, che si ripercuoterà anche in caso di ravvedimento operoso.

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