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News dall’Italia

Fitch promuove l’Italia alzando il rating. L’agenzia internazionale Fitch ha portato il rating sull’Italia da BBB-(meno) a BBB con outlook stabile, anche a seguito delle valutazioni positive di altre 5 autorevoli agenzie di

rating. Come si legge in una nota del Mef, viene riconosciuta la robusta ripresa economica del nostro Paese, superiore alla media europea, dopo il crollo del Pil nel 2020: merito della dinamicità del nostro sistema economico-produttivo e delle misure attuate dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia. Un aspetto molto importante di questo risultato è la possibilità di una significativa riduzione del rapporto debito/Pil già dall’anno in corso.

Da gennaio 2022 l’assegno unico per i figli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo che regola l’assegno unico per i figli, in vigore dal 1° marzo 2022, che prevede: un importo mensile esentasse di 175 euro a figlio fino a 18 anni, un sussidio da 85 euro da 18 a 21 anni, spetta anche agli stranieri, importi minimi senza ISEE e la domanda va presentata in via telematica ogni anno tramite il portale dell’INPS o i patronati. Sostituisce le misure precedenti, quindi detrazioni, assegni e bonus per figli e famiglie, spetta per ogni minorenne a carico e per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza, senza limiti di età per i figli con disabilità. Per avere diritto all’assegno bisogna essere: residente e domiciliato in Italia; essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale; cittadino italiano o di uno Stato membro Ue o suo familiare; titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-Ue con permesso di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi; soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Tali requisiti devono sussistere quando si presenta la domanda e per tutta la durata del beneficio. L’importo spettante per ciascun figlio, che diminuisce con l’aumentare del reddito, è il seguente: 175 euro al mese con ISEE fino a 15.000 euro; da 175 a 50 euro con ISEE da 15.000 a 40.000 euro; 50 euro con ISEE oltre 40.000 euro. Sono previste le seguenti maggiorazioni, a partire dal terzo figlio: 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro; da 85 a 15 euro con ISEE da 15.000 a 40.000 euro; 15 euro con ISEE oltre 40.000 euro. Sempre dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari con quattro o più figli. Maggiorazione di 30 euro mensili per ciascun figlio se entrambi i genitori lavorano, che è proporzionale all’ISEE e si azzera oltre i 40.000 euro. Alle madri con meno di 21 anni, indipendentemente dall’ISEE, spetta una maggiorazione di 20 euro mensili per ciascun figlio. Sono inoltre previste maggiorazioni per ogni figlio minorenne disabile, in base alla disabilità e all’ISEE, e per ogni figlio maggiorenne disabile, senza limiti di età. La domanda può essere presentata anche dai figli già maggiorenni, che possono chiedere il versamento diretto dall’importo spettante soltanto se frequentano un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, se svolgono un tirocinio o un lavoro con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, se sono registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o se svolgono il servizio civile.

Esterometro, posticipata l’abolizione dal 31/12/2021 all’1/72022. Marcia indietro sull’addio all’esterometro, inizialmente fissato al 1° gennaio 2022. Una norma del decreto fiscale ha prorogato al 1° luglio 2022 la data a partire dalla quale le operazioni con l’estero potranno essere trasmesse telematicamente soltanto tramite il formato del file fattura elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). L’invio trimestrale del file di riepilogo di tutte le operazioni effettuate e ricevute o la comunicazione per ogni operazione attiva vanno in pensione, resta solo l’opzione XML (eXtensible Markup Language) e l’invio tramite SdI con formato fattura elettronica ordinaria. Da questa nuova data, dunque, la trasmissione dei dati della fattura elettronica sarà necessaria anche per le fatture transfrontaliere di cessioni eseguite e ricevute nei confronti di soggetti al di fuori dell’Italia. Il “vecchio” Esterometro è quindi abolito per le operazioni con decorrenza dal 1° luglio 2022. Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021.

Bonus sanificazione, arriva la conferma del credito d’imposta senza riduzioni. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 10 novembre ha stabilito la piena fruibilità del 30% dei costi sostenuti da chi ha fatto domanda per le spese da giugno ad agosto, alla luce delle risorse disponibili rispetto alle istanze ricevute. Stiamo parlando del credito introdotto dall’art. 32 del decreto sostegni-bis in relazione alle spese dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 necessarie per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto dei Dpi, i dispositivi di protezione individuale, oltre ad altri dispositivi destinati a lavoratori e utenti, ivi comprese le spese per i tamponi Covid. I destinatari sono i titolari di attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali (inclusi quelli del Terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale: questi soggetti potranno appurare l’importo del credito assegnato consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet delle Entrate.

I contributi a fondo perduti non subiscono il blocco dei pagamenti. Nel corso di una riunione di Governo tenutasi lo scorso 9 dicembre, è stato approvato un nuovo decreto legge che contiene, tra le diverse misure, una norma di interpretazione autentica riguardante i contributi a fondo perduto stanziati per contenere le ricadute economiche provocate dall’emergenza sanitaria. In base a tale disposizione l’erogazione di tali contributi non è soggetta all’applicazione del blocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/1973. In particolare, quando lo Stato deve eseguire un pagamento superiore a 5.000 euro destinato a privati e imprese, deve riscontrare se il destinatario risulta non aver adempiuto all’obbligo di pagamento a seguito della notifica di una o più cartelle per un importo complessivo pari almeno a 5.000 euro. In presenza di questa circostanza, la PA non effettua il pagamento e segnala il fatto all’Agente della riscossione competente per territorio per la riscossione delle somme dovute, evitando così di versare denaro a soggetti privati che sono invece debitori: tale iter non è effettuabile nei confronti di chi ha percepito contributi a fondo perduto per i danni subiti a causa della pandemia. La norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo e si applica a tutti i contributi a fondo perduto introdotti durante l’emergenza da Covid-19.

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