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News dall’Italia

Baby sitting, lavoro agile e congedi per genitori. Il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, contiene alcune novità in materia di smart working, congedi per genitori e bonus baby sitting. Fino al prossimo 30 giugno

possono scegliere il pagamento di uno o più bonus per i servizi di baby-sitting: i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata Inps; il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse alla pandemia; i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia e operatori socio-sanitari); i lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza e non all’Inps, previa comunicazione da parte delle casse del numero dei destinatari. L’ammontare massimo complessivo è di 100 euro la settimana e può essere chiesto per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni o per una sua infezione Covid o quarantena disposta dalla Asl. Viene erogato sul libretto famiglia o direttamente al richiedente per la documentata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia o innovativi per la prima infanzia (che esclude quello per gli asilo nido), servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa. Il bonus spetta a condizione che l’altro genitore non sia coperto da altre tutele o fruisca del congedo Covid-19 e, comunque, in alternativa a smart working, congedo indennizzato Covid, eventuali periodi di congedo parentale. Fino al prossimo 30 giugno il lavoratore dipendente con figlio minore di anni 16 può ricorrere al lavoro agile, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente, per intero o in parte, alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, della infezione Covid e della quarantena del figlio disposta dalla Asl.

Frontalieri, le tassazione nel Memorandum d’Intesa. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’accordo con l’Associazione dei Comuni italiani di frontiera e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, nel quale vengono riconosciuti la specificità e il ruolo dei Comuni di frontiera e la riduzione del caricofiscale sui lavoratori frontalieri. Sono alcuni dei punti cardine del Memorandum d’Intesa siglatofirmato dal Sottosegretario all’Economia e dal Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali della Confederazione elvetica.Il nuovo Accordo fra Italia e Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, al quale hanno partecipatoanche due organizzazioni sindacali svizzere, sostituisce quello in vigore dal 1974. E’ stata definita la cosiddetta “area di frontiera”: per l’Italia, i territori di Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta, per la Svizzera i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Il nuovo accordo modifica l’attuale sistema di tassazione con l’introduzione di una distinzione tra attuali e nuovi frontalieri e la previsione di due regimi, uno transitorio e uno ordinario. Saranno introdotti meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, tra i quali l’innalzamento a 10.000 euro della no tax area per i redditi di lavoro dipendente e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti previdenziali dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro. Sono state garantite risorse finanziarie per i Comuni di frontiera, oltre al finanziamento di progetti di sviluppo economico e socialedei territori interessati. E’ prevista, inoltre, l’istituzione di un tavolo interministeriale di confronto, coordinato dal Governo, che affronterà le proposte in materia di sicurezza e dialogo sociale, mercato del lavoro e cooperazione transnazionale, per definire uno Statuto dei lavoratori frontalieri. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni dovrà essere ratificata dai Parlamenti dei due Paesi.

Novità per la gestione gli interpelli che richiedono un parere tecnico. Sono numerosi i casi in cui un’istanza di interpello impone all’Agenzia delle Entrate di rivolgersi a un’amministrazione o un ente non tributario, per chiedere parere tecnico indispensabile per fornire il chiarimento richiesto sull’applicabilità di una specifica norma fiscale. Di recente la problematica si è presentata soprattutto per quanto riguarda le spese che danno diritto al bonus ricerca, sviluppo, innovazione e design introdotto dalla legge 160/2019, come si legge nella circolare 31 del 23 dicembre 2020. Viene esclusa dall’applicazione dell’interpello l’istanza che richiede esclusivamente competenze tecniche particolari, non fiscali e che rientrano nelle competenze di altre amministrazioni. Dallo scorso 23 dicembre 2020, dunque, se la richiesta comprende temi di natura fiscale e tecnici, saranno adottabili sue soluzioni: a) quella corredata dal parere tecnico sarà considerata ammissibile e avrà un seguito; b) in assenza del parere si risponderà soltanto al dubbio fiscale. Le novità saranno applicate anche ai quesiti riguardanti i seguenti crediti di imposta: per investimenti nel Mezzogiorno, per la formazione 4.0, per investimenti nell’industria, per le attività di consulenza relative al processo di quotazione delle Pmi, agli incentivi per investimenti in start-up innovative.

Accesso ai servizi digitali del Fisco anche con la carta d’identità elettronica. Dallo scorso 13 gennaio è possibile accedere ai servizi online nell’area riservata dell’Amministrazione finanziaria anche tramite la Carta d’identità elettronica, se non si è in possesso delle credenziali dei servizi telematici Fisconline ed Entratel o di Spid, il Sistema pubblico di identità digitale). Lo ha previsto un provvedimento direttoriale del 12 gennaio 2021. L’identificazione tramite la Cie permette di ottenere la password e il pin associati al proprio profilo per fruire dei servizi digitali: si può quindi accedere ai servizi relativi alla fatturazione elettronica e alla dichiarazione dei redditi precompilata, possono essere richiesti il codice fiscale e il duplicato della tessera sanitaria e comunicare l’Iban per ricevere un rimborso. Rispetto ai servizi offerti da Agenzia delle entrate e Agenzia entrate riscossione, la Carta d’identità elettronica garantisce l’identificazione sicura di chi usa i servizi online e consulta dati propri e dei contribuenti che lo hanno delegato. Possono infatti usare i servizi ai quali risultano autorizzati dai propri assistiti anche commercialisti e consulenti del lavoro (cassetto fiscale delegato e consultazione delle fatture).

La Cassazione sull’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. Con la sentenza 17183/2020 gli Ermellini si sono pronunciati in merito all’obbligo di mantenimento legale in favore dei figli, in particolare nei casi in cui si è raggiunta la maggiore età ma non l’indipendenza economica. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di una madre contro la revoca, sancita dalla Corte d’appello, dell’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge al figlio di 30 anni, insegnante precario supplente con redditi modesti. Per questa ragione, secondo i giudici di merito, l’obbligo di mantenimento doveva essere interrotto, considerando inoltre che superati i 30 anni, una persona dovrebbe essere autosufficiente da ogni punto di vista, anche economico, in assenza di deficit documentati. Per la Cassazione, l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni privi di autonomia economica non è automatico, ma va riferito allo stato di cose concreto, elencando alcune delle situazioni che determinano il mantenimento nel caso presentato: una particolare minorazione o debolezza delle capacità personali; l’assenza di qualunque lavoro, dopo averlo cercato in tutti i modi; deve essere trascorso un periodo ragionevolmente breve dopo la fine degli studi nel quale il figlio ha intensamente cercato un lavoro; il proseguimento di studi con grande coscienziosità, in un percorso indirizzato al raggiungimento delle proprie aspirazioni

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