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Antiriciclaggio e conservazione dei dati, le novità. La Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni per la conservazione dei dati a fini antiriciclaggio, individuando le modalità attraverso le quali i soggetti

vigilati assolvono gli obblighi di conservazione di dati, documenti e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli intermediari dovranno adeguarsi a tali obblighi di messa a disposizione di dati e informazioni alla Banca d’Italia e alla UIF entro il 31 dicembre 2020. Tra i destinatari del documento, banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, società fiduciarie e intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, Sim, Sgr, Sicav e Sicaf. I soggetti obbligati sono tenuti a conservare con modalità informatizzate l’originale o la copia delle scritture e registrazioni riguardanti tutte le operazioni, indipendentemente dall’importo o dal fatto che siano riconducibili o meno a un rapporto continuativo. Devono, inoltre, essere resi disponibili alle autorità i dati relativi alle sole operazioni – occasionali o per un rapporto continuativo – di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro: una novità per le operazioni occasionali, visto che sono coinvolte anche quelle con pagamenti inferiori ai 15.000 euro. Riguardo alla modalità di conservazione dei dati, sono fissati gli standard per la conservazione informatica, che deve permettere: accessibilità completa e tempestiva, integrità di documenti e dati acquisiti e adozione di protocolli per prevenire qualsiasi perdita. La conservazione deve essere tempestiva (all’atto dell’acquisizione di documenti e informazioni) e comunque non oltre 30 giorni dall’instaurazione o chiusura del rapporto continuativo e anche dall’esecuzione delle operazioni occasionali. Per le operazioni d’importo pari o superiore a 5.000 euro devono essere inseriti: la causale per il tipo di operazione; l’importo in euro, indicando la valuta eventualmente usata e la parte eseguita in contanti; la codifica interna, il comune e il Cab del punto operativo; il numero del rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente.

Agevolazioni prima casa e sospensione. In uno dei paragrafi che compongono la circolare 9/E del 13 aprile 2020, si chiarisce la sospensione dei termini previsti in materia di agevolazioni prima casa entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione. Considerando le difficoltà per concludere le compravendite immobiliari e per gli spostamenti delle persone causate dall’emergenza epidemiologica, al fine di impedire la decadenza dal beneficio la norma prevede la sospensione, nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento e del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Sono oggetto di sospensione: 1. il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione; 2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale; 3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso, se acquistata con le agevolazioni.

Consulta, alt ai rinvii e udienze pubbliche da remoto. Lo scorso 20 aprile un decreto della Presidente della Corte costituzionale (pubblicato nel sito) ha emanato le misure per lo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, durante la pandemia da Covid-19. Nel comunicato dell’Ufficio Stampa si legge che, tenuto conto dell’autonomia della Corte costituzionale e della specificità dei procedimenti, sono state messe a punto le modalità di lavoro valide dal 5 maggio fino al 30 giugno 2020, o comunque fino a nuovo provvedimento. La partecipazione dei giudici alle Camere di consiglio e alle Udienze pubbliche può avvenire anche tramite collegamenti da remoto e il luogo dal quale si collegano è considerato Camera di consiglio o Aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Le cause fissate per la discussione in Udienza pubblica sono decise sulla base degli atti depositati e di brevi note aggiuntive, a meno che una delle parti ne chieda la discussione orale, che in tal caso si svolgerà con collegamento da remoto, con modalità operative comunicate alle parti. Le modalità indicate non si applicano “ai casi di eccezionale gravità e urgenza per i quali la Presidente, sentito il Collegio, ravvisi la necessità di trattazione immediata in udienza pubblica, da svolgersi secondo modalità che rispettino le esigenze di sicurezza e di prevenzione”. Viene confermata la possibilità di trasmettere gli atti del processo via Pec all’indirizzo attivato in attuazione del decreto del 12 marzo 2020.

IVA e requisizioni di presidi medici. Il Decreto Cura Italia ha previsto 150 milioni di euro per il 2020 da utilizzare per eventuali requisizioni di presidi medici da privati o strutture pubbliche, come presidi sanitari e medico-chirurgici, beni mobili di qualsiasi genere e beni immobili. La requisizione non può avere una durata superiore alla data limite del 31 luglio 2020 e può essere prorogata per tutta la durata dell’emergenza; per i beni in uso non può durare per oltre 6 mesi, poiché diversamente scatta l’obbligo di requisizione in proprietà. A fronte della requisizione in uso o in proprietà si deve pagare un’indennità di risarcimento (calcolata secondo valori correnti di mercato al 31 dicembre 2019) ai soggetti ai quali i materiali vengono sottratti per necessità pubbliche, indennità che varia in base alla tipologia di bene e a seconda che i presidi siano in uso o in proprietà. La circolare 8/E chiarisce il campo di applicazione dell’IVA per tali indennità, rispondendo al quesito sulla loro “natura risarcitoria (quindi fuori campo IVA) o di corrispettivo erogato per l’acquisizione o la prestazione di uso del bene (in questi casi operazione imponibile IVA)”. L’Agenzia ha evidenziato quanto già spiegato con la risoluzione 160 del 31 ottobre 2000, ovvero che nel caso di requisizione, sia in proprietà sia in uso, al requisito spetta un’indennità liquidata secondo criteri di stima. Ai fini IVA le requisizioni in proprietà, accompagnate da indennità, rientrano nella previsione di cui all’art. 2 del DPR 633/1972, in base al quale rientrano nella categoria delle cessioni di beni anche gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento: le requisizioni in uso, quindi, poiché atti che costituiscono o trasferiscono un diritto reale in capo alla P.A., ai fini IVA sono cessioni di beni per le quali, ai fini dell’imposizione, è necessario riscontrare l’esistenza del presupposto soggettivo e la condizione della effettuazione nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Sospensione dei termini per gli interpelli alle Entrate. Nella circolare 4/E del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate tratta i contenuti dell’art. 67 del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) per quanto riguarda la trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini che il decreto stesso ha previsto dall’8 marzo al 31 maggio. La sospensione si applica anche al termine di 30 giorni richiesto dal Fisco al contribuente che deve regolarizzare l’istanza presentata perché carente di determinati requisiti essenziali. Gli interpelli interessati dalla sospensione sono quelle relativi: all’applicazione delle disposizioni tributarie, la cui interpretazione risulta obiettivamente incerta; alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per adottare specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; all’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto a una specifica fattispecie; alla disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta allo scopo di contrastare comportamenti elusivi; – alle questioni sollevate dai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e a quelle sui nuovi investimenti. Per notificare la risposta alle istanze o regolarizzarle, se presentate tra l’8 e il 31 maggio, il decorso è previsto dal 1° giugno 2020 (primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione). Durante la sospensione è prevista una unica modalità di presentazione delle istanze, quella telematica, che può essere effettuata tramite Pec oppure e-mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

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