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Covid-19, le detrazioni fiscali nel decreto “Cura Italia”. Terremoti, alluvioni e altre catastrofi hanno sempre innescato una catena di solidarietà sotto forma di raccolte di fondi, e lo stesso accade per la pandemia che sta bloccando il mondo.

In questo caso i destinatari “privilegiati” sono gli ospedali, i reparti di rianimazione, i medici, gli infermieri e il personale sanitario in genere, che sta pagando a caro prezzo l’impegno e l’abnegazione nell’attività di prima linea che vive quotidianamente ormai da tempo. Dell’emergenza sanitaria, e quindi delle erogazioni liberali con le quali si tenta di fronteggiarla, non poteva non occuparsi il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, denominato Cura Italia, implementando le agevolazioni fiscali, deduzioni dal reddito e detrazioni dall’imposta, spettanti a privati e aziende. Ecco, quindi, che per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nel 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali in favore dello Stato, di Regioni, enti locali territoriali e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, volte a finanziare interventi relativi all’emergenza in corso, spetta una detrazione del 30% dall’imposta lorda, per un importo fino a 30.000 euro (art. 66, comma 1). In base al comma 2 dell’art. 66, per le erogazioni effettuate da titolari di reddito d’impresa si continua ad applicare quanto previsto nei casi di popolazioni colpite da calamità pubbliche (art. 27, legge 133/1999).

L’importanza della motivazione nel provvedimento di revoca. Con un avviso di liquidazione un ufficio dell’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa nell’ambito della permuta di un appartamento con caratteristiche ritenute di lusso, con la conseguente emissione di un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il provvedimento, confermato in Commissione Tributaria Provinciale, prima e Regionale poi, veniva impugnato per cassazione sostenendo la carenza di motivazione dovuta alla scarsa chiarezza del Fisco riguardo i requisiti per considerare l’immobile come di lusso. In particolare, nell’avviso di liquidazione si citavano controlli d’ufficio dai quali risultava che l’immobile possedeva tali requisiti e poi, nel corso del giudizio di primo grado, era stata depositata una perizia tecnica attestante la valutazione e la possibilità di ricavare informazioni relative alle sue caratteristiche, le dimensioni, la consistenza e l’ubicazione della casa acquistata. Con l’ordinanza n. 4070 del 18 febbraio 2020 la Suprema Corte ha disposto l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione riferendosi proprio ai controlli d’ufficio, i cui esiti non erano però stati allegati. Inoltre, gli Ermellini hanno stigmatizzato il tentativo – non consentito – dell’Amministrazione finanziaria di rimediare in una fase successiva, nel corso dell’iter processuale, integrando l’avviso con la presentazione della perizia.

Lavori di ristrutturazione, le novità. Con la Legge di bilancio 2020 sono state prorogate alcune detrazioni dall’IRPEF spettanti per determinati interventi sugli immobili, quali la detrazione al 50 o al 65% per lavori di efficientamento energetico, il bonus ristrutturazione, la detrazione del 50% per lavori di recupero immobiliare e l’agevolazione per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici per l’arredo della casa ristrutturata. Per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e recupero, in particolare, la detrazione è salita dal 36 al 50% ed è stata prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020. L’importo massimo sul quale calcolarla è di 96.000 euro per ciascun immobile, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo. Ricordiamo che lo sconto fiscale compete per i lavori effettuati su singoli appartamenti e su parti comuni di edifici residenziali. Nel primo caso, spetta per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo e ristrutturazione in senso stretto, mentre il condominio può fruirne anche per i lavori di manutenzione ordinaria, con l’attribuzione a ogni singolo condòmino secondo la quota millesimale di proprietà.

Legge di bilancio, i monopattini elettrici come le biciclette. Con il decreto ministeriale 229/2019 è partita la sperimentazione della micro mobilità elettrica e la conseguente introduzione, tra i vari mezzi, dei monopattini elettrici con potenza massima del motore di 500W, che possono raggiungere la velocità massima di 6 Km orari o di 30 Km orari a seconda delle zone in cui si trovano a circolare. In caso di circolazione nelle aree pedonali il limite è di 6 km/h, che può arrivare a 30 in caso di circolazione sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali e ciclabili e sulle strade o zone con limite a 30 Km/h per i mezzi previsti. Questi nuovi mezzi di locomozione, che in Italia si cominciavano a vedere prima dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, sono stati equiparati dalla Legge di bilancio 2020 (comma 75 dell’art. 1) alle biciclette, come individuate nell’art. 50 del Codice della Strada, tra le quali rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. I monopattini elettrici possono essere “guidati” solo da maggiorenni o da minorenni almeno con patente AM.

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