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News dall’Italia

Le novità sul regime forfetario. Dal 1° gennaio 2020 sono operative le novità sul regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019).

A seguito delle richieste di chiarimenti, connesse all’entrata in vigore delle modifiche al regime forfetario, è stata pubblicata la Risoluzione 7/E dell’11 febbraio 2020. Le novità consistono in una stretta rispetto alle regole del 2019: confermato il limite dei 65.000 euro di ricavi per applicare la flat tax al 15% e sono stati inoltre introdotti la soglia di 20.000 euro di spese di personale e lavoro accessorio e il divieto di cumulo con un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Rispetto al periodo d’imposta dal quale hanno effetto tali modifiche, l’Agenzia spiega che il limite alle spese di personale deve essere verificato in riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario: quindi, se nel 2019 le spese per collaboratori hanno superato i 20.000 euro, nel 2020 è precluso l’accesso al regime forfetario. Lo stesso dicasi per il cumulo con i redditi di lavoro dipendente (e/o assimilati): se questi nel 2019 hanno superato i 30.000 euro, la norma opera già dal periodo d’imposta 2020.

Quarto trimestre 2019, 5,1% di partite Iva in più. Il Ministero dell’Economia rende noto che nel quarto trimestre del 2019 sono state aperte oltre 109.000 nuove partite IVA, un aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2018, così suddivise: il 65% persone fisiche, il 27,7% società di capitali, il 4,5% società di persone e il restante 3% non residenti e altre forme giuridiche. Il segno più rispetto al 2018 è dovuto quasi del tutto alle persone fisiche (+7,3%), mentre calano società di persone (-10%) e società di capitali (-0,8%). In relazione al territorio, poco meno del 43% sono al Nord, il 22% al Centro e quasi il 35% nel Sud e nelle Isole. Il maggior numero di aperture si registra in Puglia (+27,8%), Basilicata (+14,1%) e Umbria (+12,8%), con il segno meno che troviamo in Val d’Aosta (-9,3%), Calabria (-8,7%) e Molise (-0,7%). Riguardo al settore produttivo prevale il commercio (+22,2%), seguono le attività professionali (+12,8%) e l’agricoltura (+10,5%). Le diminuzioni si trovano in agricoltura (-1,9%), servizi d’informazione (-0,4%) e attività manifatturiere (-0,3%).

Controlli automatizzati, i nuovi codici tributo. Sono stati istituiti i nuovi codici tributo per il pagamento degli importi dovuti a seguito di controlli automatizzati, le comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973. I codici sono utilizzabili solo nei casi in cui il  contribuente intenda versare solo una quota dell’importo totale richiesto: in questo caso deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando anche nei campi dedicati il codice atto e l’anno di riferimento indicati nella comunicazione (Risoluzione 4/E del 4 febbraio 2020). L’Agenzia evidenzia che in corrispondenza dei nuovi codici tributo è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo, così da agevolare i contribuenti nella scelta del codice tributo adatto.

Le regole INPS su bonus bebè e asilo. In relazione alle due misure, prorogate dalla legge di Bilancio 2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni contenute in due documenti, le circolari 26 e 27 del 2020. La circolare 26/2020 spiega le novità sul bonus per i figli nati o adottati nel 2020, in pratica le nuove soglie ISEE. Il bonus bebè spetta per 12 mensilità con i seguenti importi: ISEE fino a 7.000 euro, bonus di 1.920 o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo (160 euro/mese per il primo figlio o 192 euro/mese per quello successivo al primo); ISEE fra 7.000 e 4.000 euro, bonus di 1.440 o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo (120 o 144 euro/mese); ISEE superiore a 40.000 euro, 960 o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo (80 o 96 euro/mese). Restano confermate le regole di presentazione della domanda, che deve essere presentata, entro 90 giorni dalla nascita, utilizzando l’apposito modello (SR163) tramite il servizio INPS online, inviando una Pec o una mail ordinaria o tramite consegna a mano o spedizione dell’originale alla sede INPS competente. Una novità rispetto alla possibilità di ottenere il bonus bebè anche in assenza di ISEE in corso di validità: in questo caso la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo, circostanza che l’Istituto comunicherà al richiedente; se l’ISEE verrà presentato in seguito, l’importo dell’assegno sarà integrato della differenza. La scadenza per inviare telematicamente la documentazione di spesa del bonus nido 2019 è fissata al 1° aprile 2020 tramite la funzione “Allegati” del servizio online INPS o tramite l’app INPS mobile, attraverso il servizio “Bonus nido allegazione”. La circolare 27/2020 riguarda il bonus asilo, che è stato rimodulato in base al reddito arrivando a 3.000 euro annui per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro e fino a 2.500 euro se l’ISEE è da 25.001 euro fino a 40.000 euro: confermato l’importo di 1.500 euro per un ISEE superiore a 40.000 euro. L’assegno si può utilizzare per l’asilo nido pubblico o privato oppure per utilizzare forme di supporto al proprio domicilio per i bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. In assenza di ISEE valido, o se il bonus è richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, sarà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui: Dalla data in cui sarà presentato un ISEE minorenni valido verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui. La domanda si presenta in via telematica, attraverso il servizio online INPS, contact center multicanale, oppure tramite intermediari.

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