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Approvato il decreto antiriciclaggio. Lo scorso 3 ottobre il Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della la direttiva UE n. 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

terrorismo (V Direttiva antiriciclaggio). La norma contiene modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 90 e 92 del 2017 e riguardano professionisti e intermediari finanziari: dall’individuazione del titolare effettivo alle succursali estere, dal trattamento di valute virtuali e criptovalute ai poteri del Comitato di sicurezza finanziaria, ai poteri investigativi della Guardia di finanza. Numerosi gli obiettivi dichiarati: focalizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio inserendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (quelle insediate in Italia di agenti e broker con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo); individuare misure di verifica rafforzata che intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali precisi obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti attivi in questi Paesi; introdurre strumenti utilizzabili dalle autorità di vigilanza per ridurre il rischio connesso ai Paesi terzi come, ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani; permettere alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di avvalersi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; stabilire il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi; modificare le sanzioni e le relative procedure di irrogazione per la violazione delle norme.

Regime forfetario, campagna di controlli del Fisco. Accessi diretti con verifiche presso i luoghi di svolgimento delle attività e analisi del rischio per individuare, sulla base delle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, per individuare i contribuenti che hanno messo in atto un comportamento scorretto per accedere o restare nella flat tax: queste le due nuove direttrici sulle quali saranno indirizzate le verifiche dell’Amministrazione finanziaria per scovare e colpire i finti forfetari e le frodi nell’ingresso e nella permanenza nel regime agevolato. I controlli vedranno coinvolti i contribuenti entrati quest’anno e quelli che già vi si trovano. E’ quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta al question time dello scorso luglio in Commissione Finanze alla Camera, innescato da una serie di segnalazioni presentate da alcuni deputati che hanno segnalato delle lacune nella flat tax in grado di favorire comportamenti evasivi o elusivi da parte dei beneficiari. Tra queste, il trasferimento del fatturato dell’attività esercitata in forma societaria a quella della ditta individuale o la possibilità di cedere parte dei propri ricavi o compensi a un altro contribuente per poter artatamente pagare ambedue la quota fissa del 15%. Riguardo il passaggio da forma societaria a individuale, il Mef ha osservato: a) che tale comportamento elusivo non è collegato necessariamente a una trasformazione di società in ditte individuali, visto che ci si potrebbe avvalere di qualunque altro soggetto terzo per fatturare gli importi di ricavi e compensi eccedenti la soglia di 65.000 e rimanere, così, entro il limite fissato dalla norma; b) che le attuali e consuete attività di controllo saranno in ogni caso bastanti a far emergere i casi di frode più grave ed eventuali esercizi ingannevoli di impresa o professione. Oltre alle attività descritte, anche la condivisione della Superanagrafe dei conti correnti con la Guardia di Finanza, come previsto dal Dl 119/2018 (il decreto fiscale), che ha pure statuito la conservazione decennale dei dati di sintesi delle transazioni finanziarie comunicate da banche, Poste e altri intermediari.

Istat, il sommerso al 12,1 per cento del Pil. Risulta in aumento il traffico di stupefacenti e il lavoro nero, che “occupa” 3,7 milioni di persone. Questi alcuni dei numeri forniti dall’Ista riguardo la cosiddetta “economia non osservata”, che solo nel 2017 vale 211 miliardi, 192 di sommerso e 19 di attività illecite, +1,5% rispetto al 2016. L’Istituto specifica che per valore dell’economia sommersa il riferimento è al valore aggiunto occultato tramite comunicazioni volutamente errate del fatturato e/o dei costi o generato dal lavoro irregolare, evidenziando che questi due aspetti valgono, da soli, 176 miliardi di euro. Oltre il 41% del sommerso si trova nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporti e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione. Le “unità di lavoro” irregolari, che nel 2017 sono 3 milioni 700 mila, sono 25.000 in più rispetto al 2016, +0,7% rispetto al 2016, anno in cui c’era stato un -0,7% rispetto al 2015. A questi elementi vanno aggiunti gli affitti in nero. Le attività illegali sono le attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione o possesso sono vietate dalla legge e quelle, legali, svolte da persone non autorizzate. La produzione e il commercio di droghe, la prostituzione e il contrabbando di sigarette, sempre nel 2017, hanno “prodotto” 800 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente, arrivando a quota 18,9 miliardi.

AEO, dal 1° ottobre soltanto domande in formato elettronico.  Una novità per gli Operatori Economici Autorizzati (AEO): dal 1° ottobre 2019 c’è un formulario elettronico unico e un’interfaccia armonizzata a livello Ue attraverso la quale si devono inoltrare le domande per ottenere l’autorizzazione allo status di AEO e ricevere le decisioni, che saranno sempre in formato elettronico. Fino al 30 settembre istanze e questionario di autovalutazione si presentavano all’Autorità doganale competente in formato cartaceo, mentre dal 1° ottobre le domande inviate utilizzando modalità diverse non saranno più accettate. Per effettuare la procedura il link è https://customs.ec.europa.eu/gtp/. Il nuovo sistema permette di presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni riguardanti le domande e le decisioni AEO o qualsiasi evento successivo che può influire sull’istanza o sulla decisione originaria, rendendo più semplici e agili lo scambio di informazioni e i processi di gestione. Riguardo il periodo transitorio, è stato precisato che: la procedura cartacea avviata prima del 1° ottobre 2019 deve procedere con lo stesso sistema; la procedura iniziata dopo il 1° ottobre dovrà essere telematica e gestita tramite portale.

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