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News dall’Italia

Rottamazione, riapertura dei termini e compensazione. Grazie a un emendamento alla legge di conversione del decreto semplificazioni, la domanda per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (la cosiddetta rottamazione ter)

può essere presentata entro il prossimo 30 aprile, anche da chi aveva aderito alla precedente versione ma al 7 dicembre 2018 non era in regola con il pagamento delle rate. Possono essere definiti i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (Dl 119/2019). L’adesione permette di compensare i crediti fiscali senza il divieto previsto in presenza di debiti a ruolo; inoltre, provoca la sospensione dell’attività di riscossione, e il pagamento della prima o unica rata annulla le attività esecutive già avviate.

Online i siti ENEA per l’invio della documentazione. Sono pronti, e quindi online, i due siti ENEA 2019 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che danno diritto agli sconti fiscali previsti dai cosiddetti ecobonus e bonus casa. La documentazione per le detrazioni fiscali deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Per gli interventi di ristrutturazione che non determinano un risparmio energetico nessuna documentazione deve essere inviata. Sono inoltre presenti una sezione riservata alle Faq, le domande più frequenti (FAQ), una guida sulla normativa di riferimento e una “Finestra per il cittadino” accessibile il lunedì dalle 12.00 alle 15.50 e il mercoledì dalle 10.30 alle 14.00.

“L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”. Questo il nome della guida  delle Entrate a supporto dei contribuenti che ricevono una lettera con l’invito a controllare la dichiarazione dei redditi presentata (730 o UNICO PF), che illustra come regolarizzare la propria posizione in maniera agevolata. Le lettere arrivano per posta ordinaria, via Pec (posta elettronica certificata) per chi ce l’ha o nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale per chi è registrato ai servizi telematici dell’Agenzia. Il primo passo da fare è verificare la correttezza dei rilievi segnalati e, in caso di dubbi, si può chiamare il Cam (Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia), ai numeri 848.800.444 da fisso o 06.96668907 da cellulare. Se la segnalazione è giusta, la posizione si regolarizza presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta: il calcolo si può fare con il software disponibile sul sito delle Entrate, nello spazio riservato alla “Compliance per i cittadini”. Chi pensa che il rilievo non sia corretto deve inviare, anche tramite un intermediario abilitato, gli elementi sconosciuti al Fisco.

Prima casa in leasing, lo sconto fiscale. Acquisto prima casa in leasing: come si applicano le detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi 2019 e i tetti di spesa per giovani e over 35. Tra i benefici fiscali presenti nelle istruzioni del modello 730 troviamo anche il 19% dell’IRPEF pagata per l’acquisto in locazione finanziaria dell’abitazione principale. E’ infatti possibile detrarre dall’imposta l’importo versato per i contratti di leasing immobiliare stipulati per comprare la prima casa, con limiti agevolati per giovani fino a 35 anni con un reddito massimo fino a 55.000 euro. Lo sconto fiscale è lo stesso previsto per l’acquisto con un mutuo ipotecario. I limiti imposti dalla normativa sono i seguenti: 1) i giovani con meno di 35 anni, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro alla firma del contratto e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, possono detrarre i canoni e i relativi oneri accessori per un importo fino a 8.000 euro e il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo massimo non superiore a 20.000 euro; 2) chi ha più di 35 anni può detrarre i canoni e i relativi oneri accessori fino a un massimo di 4.000 euro e il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un massimo di 10.000 euro.

Campione d’Italia, per il 2018 la deduzione è del 30%. Con un provvedimento dello scorso 15 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha fissato la deduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi dei contribuenti residenti a Campione d’Italia per il periodo d’imposta 2018. La deduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune, ed ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso, prodotti in franchi svizzeri nel suo territorio e/o in Svizzera, è pari al 30%. La disciplina di favore è prevista dall’art. 188-bis del TUIR. Tale riduzione può essere aumentata o diminuita in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra euro e franco svizzero, ma comunque non può scendere al di sotto del 30%. 

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