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In pensione gli studi di settore, in pista gli ISA. Con la dichiarazione del 2019 (periodo d’imposta 2018) vanno in soffitta i “vecchi” studi di settore e debuttano 175 Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), relativi a varie attività economiche (agricoltura, manifatture, commercio e professioni). I nuovi indici sono, in pratica, degli indicatori di compliance che pongono ogni contribuente su una scala da 1 a 10 rispetto all’affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. L’indice deriva dalla media di una serie di indicatori di affidabilità fiscale, che tengono conto , del reddito, della credibilità di ricavi/compensi, dell’affidabilità dei dati dichiarati e delle anomalie economiche. La valutazione viene effettuata mediante il Rapporto di Affidabilità Personale (RAP), che è disponibile per imprese e contribuenti all’interno del cassetto fiscale. La norma prevede un sistema premiale per i contribuenti virtuosi – quelli che registrano un alto grado di affidabilità sulla base degli ISA – che può condurre ai seguenti benefici: esclusione dagli accertamenti su presunzioni semplici; riduzione del termine di decadenza dell’attività di accertamento; limitazioni nella determinazione sintetica del reddito; abolizione del visto di conformità IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui; esonero dal visto di conformità o prestazione di garanzia per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro; esclusione dalle norme sulle società di comodo.

E-fattura, l’Agenzia informa. Faq aggiornate, guida e video online e un comunicato stampa dello scorso 4 gennaio per far fronte a dubbi e problemi sorti con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica. Tutte le risposte aggiornate ai quesiti più comuni in tema di e-fattura si trovano in un’apposita sezione dell’area tematica sulla fatturazione elettronica del sito dell’Agenzia. Inoltre, i contribuenti possono consultare la guida ”La fattura elettronica e i servizi gratuiti” e i video sul canale Youtube delle Entrate. La fattura elettronica, a differenza della fattura cartacea, va necessariamente redatta con un pc, un tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di interscambio (Sdi), che controlla: se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali; l’indirizzo telematico (un codice destinatario o un indirizzo Pec); che la partita IVA del fornitore e la partita IVA o il codice fiscale del cliente siano esistenti; se il riscontro è positivo, il Sistema di interscambio consegna la fattura al destinatario. Nessun cambiamento per i cittadini, che continueranno a ricevere sempre una copia cartacea e non avranno quindi bisogno di dotarsi di una Pec, mentre il titolare di partita IVA è obbligato a emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C). Niente di nuovo anche per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario o il regime di vantaggio, per i “piccoli produttori agricoli” e per le associazioni sportive dilettantistiche, esonerati per legge dall’emissione delle fatture. Per facilitare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche tramite Sdi, l’Agenzia mette a disposizione dei titolari di partita IVA il servizio di generazione del Qr Code – un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta – grazie al quale il fornitore, in sede di predisposizione della fattura, può acquisire in automatico i dati del cliente in modo rapido e senza il rischio di commettere errori. Disponibile, inoltre, per operatori e intermediari, il servizio che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione.

Reverse charge, proroga fino al 2022. Tra le misure fiscali urgenti contenute del decreto collegato fiscale 119/2018 c’è anche la proroga al 30 giugno 2022 dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (reverse charge) IVA. E’ stata quindi adottata la proposta del 25 maggio 2018 della Commissione europea, recepita dal Consiglio Ue lo scorso 6 novembre con la direttiva (UE) 2018/1695, relativa al periodo di applicazione del reverse charge alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA. In base all’art. 17, comma 5, del DPR 633/72, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, al posto del cedente o del prestatore.

Nel 2018 sono aumentate le denunce di infortuni mortali. L’Inail informa che nei primi 11 mesi del 2018 sono state presentate 1.046le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate 1.046, 94 in più rispetto alle 952 dello stesso periodo del 2017 (+9,9%). Secondo l’Istituto l’incremento è dovuto anche alle tragedie del crollo del ponte di Genova degli incidenti di Lesina e Foggia, eventi che sono costati la vita a 31 persone. Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre l’Inail ha ricevuto oltre 534.000 denunce di infortunio sul lavoro (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2017) e circa 50.000 patologie di origine professionale (+1,9%).

Dal 2019 interessi legali più salati. Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale – in base all’aggiornamento annuale previsto – è aumentato dallo 0,3% allo 0,8%, “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno” (art. 1284, comma 1, del codice civile).

Bonus Sud prorogato per il biennio 2019-2020. È stato prorogato, per il biennio 2019-2020, l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno (c.d. “Bonus Sud”). L’agevolazione è stata rifinanziata nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON) e regionali (PNR) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si ricorda che l’incentivo concede un esonero contributivo del 100%, fino ad un massimo di 8.060 euro, ai datori di lavoro operanti al Sud che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale. La proroga è stata prevista dall’art. 1, co. 247 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). La norma ricorda, altresì, che il Bonus Sud è cumulabile – come per lo scorso anno – anche con l’incentivo strutturale per i giovani lavoratori under 35 di cui all’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (meglio conosciuto come “Decreto Dignità”). Infatti, qualora il datore di lavoro risieda in uno dei territori agevolati ed assuma un giovane con meno di 35 anni d’età, può cumulare il bonus under 35 fino al 100%, anziché il 50% come previsto dalla legge.

Bonus Sud: campo di applicazione – Come appena accennato, si tratta in tutto e per tutto della proroga prevista lo scorso anno dall’art. 1, co. 893 della L. n. 205/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”). Opera esclusivamente nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna). La riduzione dei contributi previdenziali riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumano nel periodo “01.01.2019 – 31.12.2020”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
  • lavoratori con 35 anni di età e, oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: l’esonero contributivo – In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la norma prevede sia possibile giungere al 100% dell’esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore; pertanto, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi). Viceversa, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Bonus Sud: condizioni – Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore – ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo – nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume, o ad esso collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: rapporti agevolati – Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante. Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Restano fuori dall’agevolazione: il contratto di lavoro domestico, il lavoro occasionale, il contratto intermittente, il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Sanzioni intermediario in caso di omessa o tardiva dichiarazione. Omessa o tardiva dichiarazione: riepilogo delle sanzioni a cui va incontro l’intermediario. Com’è noto, l’intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo le dichiarazioni è soggetto a sanzioni. Si ricorda che secondo quanto previsto dalla C.M. 11/2008, la trasmissione telematica si considera omessa se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine, mentre si considera tardiva se è stata effettuata:

  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione, nonostante l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. Con riferimento al modello Redditi 2018, si ricade in tale fattispecie se l’impegno è stato assunto entro il 31/10 e la dichiarazione è stata trasmessa successivamente;
  • oltre 1 mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Come chiarisce infatti la Circolare AE n.11/E del 2008, allorquando si stabilisce che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse va considerato che tale previsione si riferisce esclusivamente al contribuente e non anche all’intermediario. Pertanto vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine, mentre ci sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis, DLgs.241/97).

Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08):

  • al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi)
  • al professionista che ha assunto l’incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da uno studio associato.

Si evidenzia che le violazioni che interessano l’intermediario sono distinte da quelle commesse dal contribuente. Il contribuente è, infatti, sanzionato autonomamente, ancorché la violazione possa dipendere dal comportamento dell’intermediario. Il regime sanzionatorio dell’intermediario non sostituisce quello applicabile al contribuente (Circ. Ag. Entrate 6/E/2002).

 

 

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