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Il decreto agevolazioni fiscali cancella sconto in fattura e cessione del credito. Per far fronte alle difficoltà causate nei conti pubblici, il decreto legge 39/2024, approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 marzo, mette la parola fine alle opzioni connesse ai bonus edilizi introdotte dal decreto rilancio (n. 34/2020), la cessione del credito e lo sconto in fattura. La nuova misura elimina le possibilità di effettuare interventi edilizi

avvalendosi delle due opzioni anche nelle ultime  circostanze rimaste in piedi, ovvero Iacp, Terzo settore e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si può continuare a utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura per le aree terremotate, ma con un budget di 400 milioni di euro per il 2024, 70 dei quali destinati agli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, previa verifica del Commissario straordinario. E’ inoltre prevista la validità per gli interventi ammessi dal Dl 212/2023 per i quali al 31 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto: è stata presentata una Cilas per i lavori non condominiali di superbonus; è stata presentata una Cilas e approvata una delibera per i lavori condominiali di superbonus; è stato richiesto un titolo abilitativo in caso di demolizioni con ricostruzione; è stato richiesto un titolo per interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus.

Inoltre, per evitare che quanti hanno debiti con l’erario possano accedere ai bonus edilizi, il Dl 39  prevede la sospensione dei crediti d’imposta fino a concorrenza della somma dovuta in caso di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per imposte erariali o atti emessi dall’Agenzia delle entrate per somme superiori a 10.000 euro, se sono scaduti i termini di pagamento e non è in corso una sospensione o un piano di rateazione non decaduto.

L’auto di cortesia è un bene strumentale, l’IVA è detraibile. “Un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da un’impresa se e in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito non potrebbe essere raggiunto”. Lo ha affermato la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza n. 3765/2023, che ha annullato il giudizio di primo grato e stabilito che l’IVA pagata per i costi di noleggio dell’auto di cortesia, poiché strumentale all’attività d’impresa, è interamente deducibile. Questi veicoli, si legge nella sentenza, vengono considerati beni che permettono di svolgere i servizi di assistenza postvendita dell’azienda e rispettano i requisiti stabiliti dalla norma riguardante esclusività, essenzialità e strumentalità. Ai fini della deducibilità, il bene deve essere legato da un rapporto molto ristretto con l’attività d’impresa o presentare una inerenza specifica con la stessa (art. 19-bis, DPR 633/1972); inoltre, un bene si può ritenere legato da tale rapporto anche se non riguarda l’attività principale ma quelle esercitate in via secondaria o accessoria. Fornire un’auto sostitutiva per il tempo necessario, hanno affermato i giudici tributari, rientra nell’attività di vendita e riparazione di autoveicoli, servizio da considerare basilare per assicurare una funzione completa e soddisfacente.

Lettere di compliance per eventuali redditi non dichiarati. Nell’ambito dei controlli riguardanti la dichiarazioni presentate nel 2021 (anno d’imposta 2020), l’Agenzia delle entrate ha inviato lettere che rendono possibile regolarizzare eventuali anomalie, quindi la propria posizione, prima dell’avvio delle procedure successive pagando una sanzione ridotta a 1/6 della misura minima. Nel 2023 sono state spedite oltre 3 milioni di missive in totale – il 31% in più dell’ano precedente – per  versamenti IVA tardivi,  anomalie studi di settore,  incroci con i sostituti d’imposta, IVA trimestrale, 730 e altro ancora. Ricevuta la lettera, dal cassetto fiscale (sezione “l’Agenzia scrive”) si accede alla segnalazione, dopo di che, verificata la presenza dell’errore, si presenta una dichiarazione integrativa e si versano le maggiori imposte dovute e le sanzioni indicate nella comunicazione. Se, invece, si verifica che i dati della dichiarazione dei redditi sono esatti, si può inviare la relativa documentazione.

Decreto milleproroghe, le novità. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024 la legge 18/2024, di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe (n. 215/2023). Di seguito elenchiamo, tra la nutrita serie di proroghe che coinvolgono diversi ambiti, quelle di diretto interesse per i nostri lettori. Proroga di un anno per la notifica degli atti di recupero in scadenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per il ravvedimento speciale, possibilità di accesso alle dichiarazioni validamente presentater elative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Confermato il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano  prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali persone fisiche senza partita IVA. Prorogata al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui rientrano anche gli enti del Terzo settore. Confermata l’esenzione IRPEF agricola per gli anni 2024 e 2025 per i titolari di redditi dominicali e agrari entro il limite di 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 ma non a 15.000 euro, esenzione del 50%; oltre 15.000 euro nessuna esenzione.

Locazione breve e cedolare secca, per più immobili aliquota al 26%. Come previsto dalla legge di bilancio 2024 (n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, per i redditi derivanti assoggettati a cedolare secca l’aliquota è aumentata dal 21 al 26%, se i contratti di locazione breve riguardano più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (altri 3 immobili, poiché la locazione breve non è consentita per più di 4 immobili): resta confermata l’aliquota del 21% per i contratti relativi a un immobile. Per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce un portale telematico e incassa o interviene nel pagamento dei canoni, la ritenuta del 21% è operata a titolo di acconto (fino al 31/12/2023 la ritenuta era operata a titolo d’imposta in caso di cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF).

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