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Mille miliardi in dieci anni, via libera al Green Deal. L’obiettivo è un’Europa a emissioni zero entro il 2050, e per raggiungerlo serve un adeguato programma, in grado di attribuire un volto nuovo, e decisamente verde, dell’Europa

Al riguardo, il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso di una recente plenaria del Parlamento Ue ha dichiarato che “Col green deal vogliamo raggiungere emissioni zero entro il 2050. Non possiamo fallire. Il piano per gli investimenti sostenibili adottato oggi dalla Commissione europea punta a mobilitare almeno mille miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni”. In questo, in completo accordo con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. 

Tassazione dell’energia, il Consiglio chiede un quadro aggiornato. Il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul quadro dell’Ue in materia di tassazione dell’energia, al fine di far avanzare i lavori per quanto riguarda condizioni e incentivi da predisporre per conseguire gli obiettivi in materia di ambiente, energia e clima per la transizione verso una Unione europea che sia a impatto climatico zero nei tempi stabiliti nell’accordo di Parigi. Il tutto, mantenendo allo stesso tempo la competitività europea, assicurando norme eque e socialmente equilibrate e rispettando il diritto dei Paesi membri di decidere riguardo alla propria situazione. La direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici risale al 2003 e identifica i prodotti energetici soggetti a norme armonizzate in materia di accise, stabilisce livelli minimi di tassazione e delimita le condizioni per applicare esenzioni o riduzioni fiscali, garantendo il corretto funzionamento del mercato interno. Per quanto il contributo positivo fornito da tale direttiva al progresso del mercato interno, le disposizioni in essa contenute, tuttora vigenti, sono (ovviamente) disallineate rispetto agli attuali obiettivi strategici in tema di clima ed energia, stante il notevole processo evolutivo che nel frattempo ha caratterizzato la tecnologia, le aliquote d’imposta nazionali e i mercati dell’energia. Ed è proprio nell’ottica di un aggiornamento del quadro giuridico sulla tassazione dell’energia che il Consiglio ha invitato la Commissione a studiare e stabilire le possibili alternative per una eventuale revisione della direttiva, più in linea con i tempi e con le attuali esigenze dell’Ue e degli Stati membri. La Commissione viene esortata a prestare particolare attenzione all’ambito applicativo della direttiva, alle aliquote minime e a specifici sgravi ed esenzioni d’imposta, oltre che ad aggiornare le disposizioni per garantire che siano praticabili e offrano maggiore certezza e chiarezza nell’attuazione, tenendo conto dei seguenti elementi: il trattamento per i biocarburanti e agli altri carburanti alternativi, l’applicabilità delle disposizioni in materia di controllo e circolazione di determinati prodotti, come il trattamento dei lubrificanti e dei carburanti di progettazione (i cosiddetti “designer fuel”), i nuovi prodotti energetici e le nuove tecnologie, l’incidenza sulle entrate pubbliche, le procedure e le regole in materia di aiuti di Stato.

Trasparenza degli strumenti finanziari e protezione degli investitori. Il 24 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 165, attuativo della direttiva 2014/65/UE (“Markets in financial instruments directive – MiFID II”) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Oltre a recepire la direttiva MiFID II, le nuove disposizioni sono attuative del regolamento (UE) 1286/2014 in materia di trasparenza degli strumenti finanziari e di protezione degli investitori, assicurando, tra l’altro, l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento 1286/2014 a quanti forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche Ue, le imprese di Paesi terzi, le società di gestione Ue, le Sicav e le Sicaf e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti in Italia sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a tali prodotti o servizi. Può inoltre promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

La Direttiva sulle frodi finanziarie. Semaforo verde in esame preliminare al testo di un decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro le frodi finanziarie nell’Unione europea che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (“direttiva PIF”). Il decreto modifica e amplia la disciplina dei reati sulla responsabilità amministrativa degli enti in presenza di delitti commessi da persone fisiche nel loro interesse o vantaggio. E’ prevista la punibilità non solo per i reati fiscali transnazionali compiuti, ma anche per quelli tentati: si tratta dei casi nei quali l’IVA evasa non è inferiore a 10 milioni di euro. Viene inoltre previsto un aumento dei reati per i quali anche la società è considerata responsabile, che comprendono, tra gli altri: la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione e l’indebita compensazione, il peculato e l’abuso d’ufficio nella Pubblica amministrazione, , il contrabbando (con una sanzione rapportata al superamento o meno del limite di 100.000 euro) e le frodi nelle pubbliche forniture e in agricoltura.

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