EUROPA

Nelle operazioni di cambio con la valuta virtuale

I giudici UE della Corte di Giustizia nella causa C-264-2014 chiamati in causa dal Fisco svedese su alcune operazioni di cambio eseguite con la valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale,

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hanno pregiudizialmente affrontato il tema che se tali operazioni possano costituire prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso. Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 135, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte siano esenti da imposizione IVA. Con attenta disamina i giudici europei hanno infine concluso che il servizio di compravendita di bitcoin, non si configura come una prestazione di servizi e, quindi, non detrae l’IVA. La Corte nel premettere che la valuta virtuale bitcoin non può essere qualificata come “bene materiale”, dato che non ha altre finalità se non quelle di un qualsiasi altro mezzo legale di pagamento, e che pertanto: “… Richiamando una relazione del 2012 della Banca centrale europea sulle valute virtuali, il giudice del rinvio indica che una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale «bitcoin» fa parte delle valute virtuali «a flusso bidirezionale», che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale. Esse consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica, come definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, pag. 7), in quanto, a differenza da tale moneta, nel caso delle valute virtuali i fondi non sono espressi nell’unità di calcolo tradizionale, ad esempio in euro, ma nell’unità di calcolo virtuale, ad esempio il «bitcoin»”.

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I giudici Ue così concludono: “L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione. L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.”


Corte di Giustizia – Causa C-264-2014
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 22 ottobre 2015 (*)

Nella causa C‑264/14,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 27 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2014, nel procedimento

Skatteverket
contro
David Hedqvist,

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LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2015,considerate le osservazioni presentate:

–        per lo Skatteverket, da M. Loeb, in qualità di consigliere giuridico;
–        per D. Hedqvist, da A. Erasmie, advokat, e F. Berndt, jur. kand.;
–        per il governo svedese, da A. Falk e E. Karlsson, in qualità di agenti;
–        per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;
–        per il governo estone, da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente;
–        per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios, M. Owsiany-Hornung, K. Simonsson e J. Enegren, in qualità di agenti,sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015, ha pronunciato la seguente Sentenza…. Continua per leggere la sentenza completa

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