FISCALITA

Mutuo e accordi di separazione: quando l’estinzione del mutuo è esente da imposte e tasse

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Lo stabilisce l’articolo 19 della legge 74/1987, che ha introdotto le “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”.

La circolare 27/E del 2012 ha poi chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi realizzano al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

L’oggetto dell’interpello

L’istante riferisce di coniugi che

In sede di presentazione della domanda per l’omologazione della separazione consensuale, l’istante riferisce che negli accordi di separazione è stato stabilito che l’appartamento, utilizzato come residenza familiare e acquistato in regime di comunione di beni, venga attribuito per intero al marito con l’obbligo di liquidare alla moglie, contestualmente all’atto di trasferimento, un importo destinato anche a estinguere il finanziamento sottoscritto congiuntamente nel 2016. Nello specifico, il marito dovrà accendere un nuovo finanziamento come unico intestatario e quale condizione imprescindibile per l’esecuzione agli accordi di separazione.

Con l’istanza presentata si chiede se anche questo mutuo rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 19 della legge n. 74.

L’intervento della Cassazione

La Corte di Cassazione, in una controversia riguardante l’agevolazione prima casa usufruita dagli ex coniugi per l’acquisto di un immobile, poi rivenduto a terzi prima dello scadere dei 5 anni dall’acquisto, ha affermato che la ratio della legge 74/1987 è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede: la norma, infatti, sancisce in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche del procedimento di separazione personale tra coniugi (Corte Cost. n. 154 del 1999), “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi” (cfr. ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966).

Inoltre, sempre riguardo all’applicazione del citato art. 19 della legge, nell’ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, gli Ermellini hanno affermato che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale, così da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per dare un nuovo assetto ai loro interessi economici: in tali atti rientrano anche gli accordi che riconoscono o attuano il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili a uno dei coniugi.

… e della Corte Costituzionale

Sull’argomento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 154 del 1999 ha esteso il regime fiscale di favore al procedimento di separazione coniugale, innescando la successiva evoluzione dell’ordinamento in tal senso, fino a far rientrare gli accordi di trasferimenti patrimoniali da un coniuge all’altro nell’ambito delle condizioni della separazione indicate nell’articolo 711 c.p.c. alla luce del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione del rapporto coniugale”: a tali accordi viene quindi attribuita la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, volti proprio a definire la crisi “in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo” (Cass. n. 2111/16).

Semaforo verde dal Fisco

Nel parere dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta n. 260/2022, si legge che il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge possa rientrare tra i contratti della crisi coniugale, come affermato dai giudici di legittimità, che nella citata ordinanza n. 4144 del 2021 li considera atti realizzativi degli accordi coniugali che devono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorzio.

Ovviamente tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, e in tal caso al contratto di mutuo potrà essere applicata l’esenzione in argomento, nei limiti dell’importo indicato dall’accordo di separazione e destinato alla ex moglie.

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