FISCALITA

Lo scomputo delle perdite in caso di accertamento

L’art. 25 del D.Lgs. 158/2015 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano per la prima volta il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento: con la circolare n. 15/E del 28/4/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di scomputo delle perdite in caso di procedimenti di accertamento – ordinario e in adesione – riguardanti contribuenti per i quali le perdite concorrono a formare il reddito.

Il modello Ipea

Il Provvedimento 12/10/2016 del Direttore dell’Agenzia ha approvato un nuovo modello Ipea, attualmente in uso e da presentare esclusivamente in via telematica, sostituendo quello approvato con il Provvedimento dell’8 aprile 2016 (che ne prevedeva la presentazione via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio accertatore).

Con il modello Ipea, che può essere presentato esclusivamente in via telematica, si può richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento e in caso di accertamento con adesione. Nessun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione, ad esempio tra quelle scomputabili in misura limitata e in misura piena, che quindi possono essere liberamente scelte per essere portate in diminuzione dai maggiori imponibili. Le perdite di periodo vengono scomputate “in automatico”, e con priorità rispetto alle perdite pregresse, dall’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento o in sede di adesione (art. 42, comma 4, DPR 600/1973 e art. 7, comma 1–ter, D.Lgs. 218/1997). Tale previsione è volta a ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato da subito l’importo corretto del proprio imponibile: in tale ipotesi, infatti, il maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria sarebbe confluito nell’imponibile e sarebbe stato oggetto di compensazione con l’eccedenza negativa di periodo realizzata e, solo per l’eventuale quota residua, con le perdite pregresse. Il contribuente, quindi, presentando il modello Ipea può richiedere che siano conteggiate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza del loro importo: l’Ipea si può presentare solo nel caso in cui dalla rettifica emerga un maggior reddito, quindi solo in presenza di maggiori imponibili dopo l’eventuale disconoscimento delle perdite di periodo operata dall’ufficio accertatore.

Il modello Ipea può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

  • notifica di avviso di accertamento (art. 42, DPR 600/1973);
  • istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997), a seguito di notifica di avviso di accertamento;
  • procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente o su invito dell’ufficio competente, prima della notifica dell’avviso di accertamento (artt. 6, c. 1, e 5, c. 1, D.Lgs. 218/1997).

Per le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica, non può essere richiesto alcuno scomputo.

La presentazione

Il modello si presenta esclusivamente per via telematica – utilizzando il prodotto informatico denominato “Ipea”, disponibile gratuitamente nel sito www.agenziaentrate.gov.it – direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati, che sono obbligati a rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello predisposto in formato elettronico e copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate (che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Il modello Ipea è presentato dal contribuente nei seguenti termini:

  • entro il termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42, DPR 600/1973. Il contribuente può presentare il modello anche dopo la presentazione dell’istanza di adesione ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso;
  • nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione.

In base ai contenuti della circolare del Ministero delle Finanze n. 195 del 1999, si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante il motivo dello scarto.

Le perdite oggetto dell’istanza

Vediamo quali perdite possono essere richieste in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche operate. In proposito l’Agenzia ha precisato che possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse, cioè quelle maturate prima del periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso, ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR: non rilevano, dunque, le perdite eventualmente realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica. Per quanto riguarda le perdite pregresse si deve far riferimento a quelle esposte nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica, in quanto ancora utilizzabili (artt. 8 e 84 del TUIR).

Per quanto concerne le perdite soggette a scadenza, di cui all’articolo 8, comma 3, e all’articolo 101, comma 6, del TUIR, sono considerate utilizzabili anche quelle perdite per le quali il periodo d’imposta oggetto di rettifica rappresenti l’ultimo periodo di utilizzabilità delle stesse, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che dette perdite risultino non più riportabili nei periodi successivi a quello oggetto di rettifica.

Le perdite pregresse che possono essere chieste in diminuzione sono quelle non utilizzate alla data di presentazione del modello Ipea: pertanto, per individuare l’esatto ammontare delle perdite scomputabili occorre sottrarre da quelle utilizzabili al termine del periodo d’imposta oggetto di rettifica, quelle utilizzate successivamente fino alla data di presentazione dell’istanza: in particolare, si considerano utilizzate alla data di presentazione del modello Ipea:

– le perdite scomputate – ai sensi dei citati artt. 8 e 84 del TUIR – nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica;

– le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Il modello Ipec

Per i soggetti aderenti al consolidato si conferma la possibilità di presentare telematicamente il modello Ipec per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia quelle pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità. Gli articoli 40-bis, comma 3, del DPR 600/1973 e 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 prevedono che sia concessa alla consolidante la facoltà di chiedere il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con l’atto unico, ovvero definiti nell’ambito dei relativi procedimenti di adesione, delle perdite del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. I soggetti aderenti al consolidato, comunque, hanno la possibilità di presentare il modello Ipea in particolari ipotesi. La consolidata, avendo trasferito il proprio reddito sia negativo che positivo alla fiscal unit, si presenta, al momento dell’emissione dell’atto unico per la rettifica dei propri redditi, con un imponibile pari a zero. La richiesta di scomputo avviene con le modalità e i termini stabiliti nei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/10/2010 e del 20/10/2014 e nella circolare n. 27 del 2011.

Nella circolare 15/E in commento l’Agenzia rammenta che le perdite che possono essere richieste con il modello Ipec sono distinte per natura in:

  • utilizzabili in misura limitata, nel limite dell’80% del maggior imponibile accertato (art. 84, comma 1 del TUIR);
  • utilizzabili in misura piena, perché realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva (art. 84, comma 2);
  • soggette a scadenza, in quanto maturate nei periodi d’imposta anteriori al quinto periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 6 luglio 2011.

Nel modello Ipec resta ferma l’ulteriore distinzione tra perdite di periodo e non, con l’indicazione separata, nell’ambito di ciascuna tipologia di perdite, di quelle riferite al periodo d’imposta oggetto di rettifica. Inoltre, le istruzioni del modello Ipec chiariscono che le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, oltre che prioritariamente, sono scomputate in misura intera.

Fatto salvo l’utilizzo delle perdite di periodo, che devono essere prioritariamente e interamente scomputate, non esiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione, per cui, se la consolidante possiede perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, può liberamente decidere quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

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