SENTENZE

L’Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse dei Centri Trasmissione Dati

Accertamento, liquidazione e controlli – Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse – CTD, Centri Trasmissione Dati – Soggettività – Sussiste – Eccezione di incostituzionalità – Non fondata – Invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – Non necessita –

La CTR del Lazio con la sentenza n.25/28 del 12 gennaio 2016 si è pronunciata, nell’ambito delle scommesse dei bookmaker concessionari (Sisal, Snai, ecc.) e le ricevitorie loro collegate, su una controversia relativa all’applicabilità dell’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse a un Centro trasmissione dati che svolge attività di raccolta scommesse per conto terzi.

I giudici hanno, innanzitutto, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE inerente all’interpretazione dell’art. 1, c. 66, lett. b) della L. 220/2010, argomentando che, in base al disposto della direttiva europea n. 2006/112/CE, non è fatto divieto agli stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse. Inoltre, i giudici romani hanno giudicato insussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. del D. Lgs. 504/98 in quanto “appare chiaro e innegabile il riferimento all’applicabilità dell’imposta a tutti coloro che anche in concessione, quindi anche senza concessione e, in definitiva, a qualsiasi titolo, esercitano tale attività“.

541474_423624604382822_537017901_nNel merito, la CTR romana ha ritenuto assoggettabili all’imposta unica sulle scommesse i Centri  trasmissione dati in quanto, a norma dell’art. 1 c. 66, lett. b) della L. 220/2010 ricordando che: “Con il quarto motivo di appello, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) della L. 220/2010. In particolare, si censura la sentenza di primo grado per aver ravvisato la esistenza del presupposto della soggettività passiva del tributo. La questione attiene alla lettura della norma di interpretazione autentica introdotta dalla disposizione sopra citata, secondo cui “soggetto passivo di imposta è chiunque … gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ubicati anche all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere”. Il Legislatore ha volutamente introdotto un concetto ampio e sostanziale, quale quello di “gestione”, per includere ogni attività idonea a portare a termine il negozio di scommessa o, per meglio dire, come già evidenziato sopra, a svolgere la “raccolta del gioco” ed ogni atto materiale a questo connesso, antecedente e successivo. In ogni caso, anche a voler far propria una interpretazione ristretta della nozione di “gestione”, appare pacifico che in essa vi rientrino le diverse attività esercitate dalla ricorrente: non solo la trasmissione dei dati al bookmaker, l’incasso delle somme puntate e il pagamento delle vincite, ma anche la predisposizione di locali aziendali finalizzati all’esercizio dell’impresa e di apparecchiature informatiche, nonché – sotto un profilo più prettamente formalistico – l’invito a scommettere mediante la indicazione di quote, la ricezione delle proposte di scommessa da parte dei giocatori e l’accettazione da parte del bookmaker S. a seguito della giocata, comprovata dal rilascio di ricevuta da parte del gestore qui ricorrente. La nozione di “gestione” non implica dunque necessariamente l’assunzione del rischio della scommessa, come invece postulato dalla società appellante, ma è riferita alla attività di impresa di raccolta delle scommesse, in relazione al quale sussiste infatti un rischio di impresa connesso al volume delle giocate ricevute, per le quali è pagata la provvigione”.

Le considerazioni finali appaiono evidenti: gli obblighi di versamento dell’Imposta Unica fanno capo solo e soltanto al bookmaker concessionario, risultandone così completamente esentata la ricevitoria (ovvero il “punto di vendita”, secondo la definizione contenuta all’art. 1, co. 2, lett. i) che con lui collabora. E’ possibile, però, aspettarci sviluppi sul tema.

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Commissione Tributaria del Lazio – Sentenza n.25/28 del 12 gennaio 2016

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