FISCALITA

La tassazione di una pensione svizzera erogata a un residente in Italia

La Risposta n. 286 del 19 luglio 2019 ha come oggetto il trattamento fiscale applicabile alla prestazione erogata a un contribuente fiscalmente residente in Italia da un ente pensionistico svizzero di natura privatistica (LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale).

L’istante dichiara di essere residente in Svizzera dal 2018, dove riceve la pensione, ma di voler lasciare definitivamente la Confederazione per trasferirsi a titolo definitivo in Italia nell’anno in corso; specifica, inoltre, che finora ha avuto una posizione previdenziale esclusivamente in Svizzera, paese in cui vige il sistema cosiddetto “dei tre pilastri”, costituito dalla previdenza statale, dalla previdenza professionale e da quella privata.

In particolare, nell’istanza evidenzia che:

– l’assicurazione statale per la vecchiaia e i superstiti (AVS), obbligatoria per tutti i contribuenti, rappresenta il primo “pilastro” della posizione previdenziale e ha lo scopo di coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato;

– la previdenza professionale (LPP), sempre obbligatoria, è il secondo pilastro e ha un finanziamento basato su un sistema di capitalizzazione secondo il quale gli assicurati versano i contributi alla propria cassa pensione, che poi investe il capitale accumulato. Al momento del pensionamento, la cassa eroga una rendita all’assicurato, su richiesta del quale la cassa versa il capitale per intero o parzialmente;

– la previdenza individuale facoltativa costituisce il terzo pilastro  e non è stata attivata dal contribuente.

In riferimento al secondo pilastro, il contribuente precisa che, in base alla normativa elvetica e al regolamento della cassa pensione di appartenenza, nel caso in cui egli lasci definitivamente il Paese e si trasferisca in uno stato Ue, potrà esigere il pagamento della parte di previdenza in eccedenza rispetto a quella obbligatoria sotto forma di capitale versato in un’unica soluzione. Al riguardo precisa, inoltre, che la prestazione sarà erogata attraverso intermediari finanziari situati in Italia, analogamente all’AVS.

Convenzione contro le doppie imposizioni

Il contribuente evidenzia che la tassazione delle pensioni percepite in Svizzera dai residenti in Italia è regolata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi (ratificata dalla legge 943/1978), nella quale è previsto che, fatte salve le pensioni pubbliche, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Precisa inoltre che, poiché percepirà il capitale del secondo pilastro da un ente pensionistico di natura privata, per cui le somme erogate non rientrano nella tipologia prevista dalla Convenzione come pensione pubblica, le relative erogazioni sono imponibili in Italia.

Ritenuta alla fonte da parte dell’intermediario

Nell’istanza si fa presente che relativamente alla modalità di tassazione in Italia, l’art. 55-quinquies del decreto legge 50/2017 ha chiarito che è prevista l’applicazione di una ritenuta del 5% da parte “dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera in qualunque forma erogate”. E sfoggiando una più che discreta conoscenza delle norme tributarie italiane, dopo aver fatto presente anche che l’art. 55-quinquies è rubricato “Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri”, che sono i lavoratori dipendenti residenti in Italia e che quotidianamente vanno all’estero per il proprio lavoro ha precisato che non lo è mai stato.

Detto questo, poiché in qualità di soggetto fiscalmente residente in Italia, a breve sarà obbligato a sottoporre a tassazione in Italia la pensione svizzera (LPP), chiede se è corretto che questa debba essere assoggettata alla ritenuta del 5% da far applicare all’intermediario finanziario residente che interviene nella riscossione delle somme.

Tassazione solo in Italia

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 3, comma 1, del DPR 917/1986 (TUIR) prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.

Nel caso specifico, pertanto, trattandosi di un contribuente fiscalmente residente in Italia e di un ente pensionistico svizzero di natura privatistica, la tassazione deve essere avvenire in via esclusiva in Italia, tenuto conto che l’art. 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni prevede che – come peraltro evidenziato dal contribuente – fatte salve le pensioni pubbliche di cui all’articolo 19, “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Tuttavia, l’erogazione non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto, se riscossa in Italia, è assoggettata a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta da parte dell’intermediario presso il quale è accreditata; tale trattamento fiscale, infatti, inizialmente previsto per le rendite del tipo AVS è stato esteso alle “somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”, e questa disposizione è applicabile a tutti i soggetti che percepiscono somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP).

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