FISCALITA LEGGE

La detrazione per elettrodomestici e mobili

La legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) ha prorogato alcune detrazioni fiscali legate a determinati interventi sugli immobili, tra le quali lo sconto Irpef per lavori di efficientamento

energetico, quello per lavori di ristrutturazione e il connesso bonus mobili, per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici per l’arredo della casa oggetto di ristrutturazione, l’ecobonus, ecc.

Rispetto al cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle entrate a febbraio ha  pubblicato una guida aggiornata e ricca di indicazioni.

Gli interventi nel 2019

Cominciamo col dire che si parla di una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La proroga introdotta dalla citata legge 160/2019 (art. 1, comma 175) riguarda anche gli acquisti effettuati nell’anno in corso, ma può essere richiesta solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2019: per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, la detrazione spetta soltanto se la ristrutturazione è iniziata non prima del 1° gennaio 2018.

Il risparmio fiscale si ottiene in dichiarazione dei redditi e spetta solamente a chi fruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio: nella guida si fa l’esempio di spese di ristrutturazione sostenute solo da uno dei coniugi e spese per l’arredo dall’altro, nel qual caso il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Quali spese

Per accedere all’agevolazione è quindi essenziale eseguire una ristrutturazione edilizia su una singola unità immobiliare residenziale sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Spetta anche quando i beni acquistati sono per arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento o quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dello stesso, anche se accatastata autonomamente. Per gli interventi sulle parti condominiali – appartamento del portiere, guardiola, lavatoi – i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti.

La data di avvio dei lavori deve essere anteriore a  quella di acquisto dei beni, mentre non è invece necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo. Se l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è per un unico immobile situato in un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, per data di inizio lavori si intende quella di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

Nella guida si ricorda che dal 1° gennaio 2018 devono essere comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici): le informazioni relative sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/. In ogni caso, la tardiva o mancata trasmissione non pregiudica il diritto alle detrazioni (risoluzione 46/E del 2019).

Quali interventi

Questi gli interventi necessari ai fini della detrazione:

• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, come ad esempio la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti e/o di infissi esterni, ecc., non danno diritto al bonus;

• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;

• manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Quali acquisti

La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi come possono essere librerie, letti e materassi, cassettiere, scrivanie, tavoli e sedie, armadi, divani e poltrone, ecc. Sono esclusi gli acquisti di porte, parquet, tende e altri complementi di arredo. Per quanto riguarda poi gli elettrodomestici nuovi, sono agevolabili quelli di classe energetica, rilevabile dall’etichetta energetica, non inferiore alla A+ (A o superiore per  forni e lavasciuga): l’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Alcuni esempi di grandi elettrodomestici: lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, stufe elettriche e forni a microonde, frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, apparecchi per il condizionamento, ecc. Sono inoltre detraibili le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L’importo detraibile

Indipendentemente dalle spese per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio: questo vale anche quando con la cessione dell’immobile vengono trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a fruire delle quote non utilizzate anche se la casa oggetto di ristrutturazione è venduta prima che sia trascorso l’intero periodo per beneficiare del bonus.

Per gli acquisti nel 2019 di mobili ed elettrodomestici, riferiti a lavori realizzati nel 2018 o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito della detrazione. Analogamente, per gli acquisti del 2020 riferiti a lavori realizzati nel 2019 o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione si calcola su un importo massimo di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è fruito del bonus.

La soglia dei 10.000 euro è riferita alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, per cui in caso di ristrutturazioni su più immobili si ha diritto più volte al beneficio.

Come si paga I pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito: la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta, indicata nella ricevuta, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è possibile pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione spetta anche per gli acquisti con un finanziamenti rateali, se la società che eroga il finanziamento paga con le stesse modalità prima indicate e il contribuente ha una copia della ricevuta: in questo caso l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di esecuzione del pagamento da parte della finanziaria. Per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni, le modalità devono essere le stesse.

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