CASSAZIONE

La comunicazione dei rifiuti speciali è obbligatoria per l’esenzione Tarsu

Tributi – TARSU – Superfici in cui si producono rifiuti speciali smaltiti attraverso società specializzata – Esclusione da Tarsu – Obbligo di comunicazione al Comune delle aree interessate

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13768 del 6 luglio 2016, intervenendo sulle cause di esclusione della Tarsu, ha ricordato che per il riconoscimento delle riduzioni di superficie o tariffarie previste per i locali e le aree produttive di rifiuti speciali è obbligatoria la comunicazione di delimitazione della superficie tassabile e di quella esclusa.

Tale tassa è infatti dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.

Questione questa più volte dibattuta in giurisprudenza e al riguardo si segnala che l’articolo 62, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93 prevede espressamente l’esclusione della TARSU per quelle superfici dove “per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali“.

latte-vernice

 

Ai fini dell’esclusione è necessario che devono riguardare locali o aree che abbiano una obiettiva configurazione che li rendano idonei ad usi produttivi e non abitativi e che all’interno dei locali in questione si producano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani. L’inciso “di regola” assume un aspetto importante importante, in quanto sta a indicare che, ai fini dell’esclusione, la produzione di rifiuti speciali non assimilati deve essere continuativa (e non occasionale) e prevalente rispetto alla eventuale produzione anche di rifiuti assimilati. Pertanto, ai fini dell’esclusione, la produzione di rifiuti speciali non assimilati potrebbe anche non essere esclusiva e concorrere con la produzione di rifiuti assimilati.

L’importante è che la prima abbia i caratteri della continuatività e prevalenza rispetto ai secondi. Si segnalano tuttavia la presenza di diversi orientamenti discordanti. Secondo un primo orientamento, la produzione di rifiuti speciali è una vera e propria causa di esclusione della tassa, che opera ex lege, a prescindere dalla denuncia del contribuente. Quest’ultimo, quindi, non deve porre in essere alcun adempimento particolare per poter fruire dell’esclusione. Un altro orientamento ritiene che il contribuente non abbia l’onere formale della denuncia, ma questo non in ragione della natura di “causa di esclusione” della circostanza in esame, bensì in ragione del fatto che l’articolo 62, comma 3, citato, non richiede alcun adempimento per il caso della produzione di rifiuti speciali, a differenza delle altre cause di esonero previste dal precedente comma 2 dello stesso articolo 62 (inidoneità tout court alla produzione di rifiuti). Infine, vi è un terzo orientamento, avallato da alcune sentenze della Cassazione, secondo cui la produzione dei rifiuti speciali non è propriamente una causa di “esclusione”, bensì di mera “esenzione”. Essa pertanto deve necessariamente essere oggetto di denuncia da parte del contribuente, che, altrimenti, non potrà beneficiarne (Cassazione, sentenza del 1 giugno 2009, n. 12773; Cassazione, sentenza del 8 febbraio 2005, n. 2495).

Nella sentenza in questione gli Ermellini hanno confermato che per beneficiare dell’esclusione è di particolare rilevanza la necessità che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione precisando che incombe sull’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali, possono beneficiare dell’esclusione dal computo della superficie complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa. In particolare, riportano i Supremi Giudici; ” … Incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011)”.

Trasporto-rifiuti-speciali

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 13768 del 6 luglio 2016

Fatto

Con sentenza n. 594/12/12, depositata il 27.11.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società A. s.r.l., esercente attività di commercializzazione materiali per edilizia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 360/13/2011, annullando gli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2005-2010, emessi dal Comune di Polla.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la società, in data 8.10.2010 aveva effettuato la prescritta comunicazione al Comune delle superfici tassabili e la società aveva fornito la prova dello smaltimento dei rifiuti speciali attraverso società specializzata.

Il Comune di Polla impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 62 comma 3, 66, comma 5, 70 D.lgs 507/93, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., vizio di motivazione, non avendo mai la società prodotto al Comune alcuna comunicazione nell’anno 2010, rilevando che, comunque, potrebbe avere effetto solamente dall’anno successivo alla presentazione.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Comune contesta che la società abbia prodotto in giudizio la comunicazione in data 8.10.2010 avendo soltanto presentato, in data 8.6.2010 una comunicazione di iscrizione a ruolo.

In ogni caso, anche una eventuale comunicazione in data 8.10.2010 potrebbe valere, al più, come sarà evidenziato, solamente per l’anno 2011 e non per gli anni in contestazione (2005-2010), in relazione ai quali, in mancanza di prova di denuncia da parte della società, non compete alcuna agevolazione in tema di Tarsu.

L’art. 66, comma 5, D.lgs 507/93, prevede, inoltre che la riduzione della superficie tariffaria possa avere effetto soltanto dall’anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.

Le ulteriori questioni rimangono assorbite.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CT, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay