FISCALITA IVA LAVORO

IVA addebitata a titolo di rivalsa e non incassata

Il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni: possono accedervi sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro,

sia coloro che già sono in attività e, nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata. Chi opta per tale regime beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetti alla ritenuta d’acconto.

L’errore dell’istante

All’inizio del 2019 una società, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per beneficiare del regime forfetario, ha emesso quattro fatture senza addebitare l’IVA e senza esporre la ritenuta d’acconto, fatture che sono state pagate da un’azienda. Dopo essersi accorti dell’errore, sono state emesse e trasmesse alcune note di variazione elettroniche in diminuzione (art. 26, comma 2, DPR 633/1972) a storno delle quattro fatture e le nuove fatture elettroniche, in sostituzione delle precedenti, che però sono state tutte rifiutate dalla società che le aveva pagate.

Le due modalità di rettifica

Nella risposta 500 del 26 novembre 2019 l’Agenzia delle entrate spiega come rettificare l’errore, adottando una delle seguenti modalità previste dal decreto IVA:

a) emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento, a integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 1, DPR 633/1972);

b) emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 2, DPR 633/1972).

Secondo quanto indicato nell’istanza di interpello, dunque, l’istante sembra avere correttamente adottato la seconda soluzione, per cui risulta privo di una giustificazione nella normativa tributaria il rifiuto ricevuto.

L’obbligo di rivalsa

Con specifico riferimento all’IVA addebitata a titolo di rivalsa, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile e versa l’imposta all’erario (art. 17, comma 1, DPR 633/1972), ha l’obbligo di addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al proprio cessionario/committente, come sancito dall’art. 18, comma 1, del decreto IVA.

L’esercizio della rivalsa, ricorda l’Agenzia, si concretizza attraverso l’addebito dell’IVA nella fattura. Secondo l’art. 19, comma 1, del citato DPR 633, l’addebito dell’imposta in fattura, a titolo di rivalsa, permette all’acquirente del bene o al committente del servizio (se è un soggetto passivo d’imposta) di esercitare la detrazione dell’IVA corrisposta, realizzando quindi la piena corrispondenza tra la somma dovuta al Fisco dal fornitore e quella ammessa in detrazione per l’acquirente.

L’obbligo di riversare all’erario l’IVA indicata in fattura scatta, comunque, al momento dell’emissione della fattura, indipendentemente dal saldo della stessa, che potrebbe essere eseguito successivamente o addirittura non avvenire affatto, in quanto in materia di IVA “il rapporto tributario pubblicistico, sia per quanto riguarda la debenza che per quanto concerne la misura dell’imposta, si instaura esclusivamente tra il cedente/prestatore – unico soggetto passivo dell’imposta – e l’Amministrazione finanziaria” (art. 17, comma 1, DPR 633). Diversamente, come affermato dalla Corte di cassazione (sentenze n. 17174 del 26 agosto 2015 e n. 24794 del 24 novembre 2005) la rivalsa si effettua sulla base di un rapporto di natura non tributaria, ma privatistica, autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il cedente/prestatore e l’Amministrazione finanziaria.

Dunque, la possibilità di recuperare l’IVA correttamente versata dall’istante con l’emissione delle nuove fatture e addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova possibilità nel sistema fiscale di un recupero automatico, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale percorrendo le vie legali nei confronti del committente.

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