FISCALITA LEGGE

Inquinamento e mobilità: novità, detrazioni e chiarimenti

La Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdotto incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (ecobonus) e una tassazione progressiva per chi compra quelli ad alta emissione di CO2, più inquinanti (ecotassa).

Con la risoluzione 32/E del 28 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate, oltre alle prime indicazioni sull’ecotassa, l’imposta sui veicoli inquinanti dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, fornisce una serie di chiarimenti: sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica, sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di biossido di carbonio (CO2).

L’ecobonus

In particolare, è stato introdotto un tris di agevolazioni per i veicoli “puliti”:

• un contributo da 1.500 a 6.000 euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) di auto nuove non inquinanti;

• un contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3.000 euro, per motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e contestuale rottamazione del vecchio mezzo;

• una detrazione fiscale del 50% su un importo massimo di 3.000 euro per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

Il contributo da 1.500 euro a 6.000 euro scatta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1), nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa). L’importo del contributo varia in base alla presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un’auto della stessa categoria appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Il contributo si materializza sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto; l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto, in un secondo tempo, rimborsa la somma al venditore e la recupera come credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Le imprese costruttrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, trasmessi dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura.

La risoluzione 32/E chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l’omologazione dell’auto e che ne rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità.

I cittadini che nel 2019 acquisteranno in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi si vedranno riconoscere un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Le colonnine per i veicoli elettrici

Tra le novità introdotte, anche una nuova detrazione fiscale del 50% su un importo complessivo non superiore a 3.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Nella risoluzione 32 si specifica che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti IRPEF sia ai soggetti IRES e spetta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Come si paga l’ecotassa

La nuova imposta progressiva sull’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km di biossido di carbonio è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021; l’imposta è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

L’importo dovuto, da pagare entro la data di immatricolazione del mezzo, è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2 – secondo la quantità di grammi di CO2 emessi per chilometro – e  deve essere versato tramite F24 dall’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione.

Il codice tributo

La risoluzione 31/E del 26 febbraio 2019 ha istituito un apposito codice tributo per il versamento dell’ecotassa tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

Il codice è “3500”, denominato “Ecotassa – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km – articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018”.

Nel modello, sezione “Erario ed altro”, oltre ai dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, il codice tributo 3500 e  la lettera “A” nel campo “tipo”, si deve indicare: – nel campo “Elementi identificativi”, il numero di telaio del veicolo e nel campo “Anno di riferimento”, l’anno di immatricolazione del veicolo in Italia.

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