FISCALITA

Incoerenze nei 730 a rimborso e lettere precompilate

Una norma introdotta dalla legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione, direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,

con modifiche rispetto a quella precompilata che influiscono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine).

Il rimborso che risulta spettante dopo la conclusione delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dalle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono essere applicati anche in riferimento alle dichiarazioni presentate avvalendosi di un Caf o di un professionista abilitato.

Con un recente provvedimento direttoriale (n. 207079 del 19 giugno 2019) sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza da utilizzare per eseguire i controlli dei modelli 730/2019 con esito a rimborso (art. 5, comma 3-bis, D.lgs. 175/2014).

Inoltre, alla luce del fatto che il provvedimento del Direttore delle Entrate del 12 marzo 2019 prevede che l’INPS, mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati i risultati contabili (i modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il provvedimento 207079 stabilisce che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’INPS.

Individuazione degli elementi di incoerenza

Gli elementi di incoerenza dei modelli 730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, vengono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti:

– nei modelli di versamento;

– nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

– nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

Viene inoltre considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi in questione la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

La cooperazione con INPS

Ai fini dell’applicazione dei criteri di incoerenza alle dichiarazioni presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati, per le quali l’INPS riceve i risultati contabili direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l’Agenzia e l’INPS avvalendosi di modalità attuative che vengono definite d’intesa fra i due enti.

Precompilata, come mettersi in regola

Più o meno dalla fine dello scorso mese di giugno, nell’ambito delle attività di compliance, è stato annunciato l’invio di lettere del Fisco ai contribuenti per i quali i controlli preventivi hanno evidenziato dichiarazioni con un eccessivo scostamento tra le informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia inserite nei 730 precompilati e le modifiche operate dai contribuenti nella propria dichiarazione.

L’obiettivo di questi controlli preventivi, innescati dal provvedimento 207079/2019, è di fornire ai contribuenti la possibilità di correggere tempestivamente la propria dichiarazione chiedendo chiarimenti in merito.

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